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[§ 109-112] conc. gen. dell’equil. econ. 185


109. Se due individui barattano merci tra di loro, i punti di equilibrio si trovano alle intersezioni delle linee dei baratti dei due individui; gli assi coordinati essendo disposti in modo che il sentiero percorso da uno coincida con quello percorso dall’altro (§ 116).

Lo stesso si dirà se, invece di due individui, si considera una collettività.

110. Il caso astratto che spesso abbiamo considerato di due individui operanti secondo il tipo (I) di fenomeni, non corrisponde al concreto. Due soli individui che avessero da contrattare insieme si lascerebbero probabilmente guidare da motivi ben diversi da quelli supposti. Per avere corrispondenza nel concreto, dobbiamo supporre che la coppia considerata non è isolata, ma che è l’elemento di un tutto, ove ci sono molte coppie. Principiamo collo studiarne una, appunto per giungere poi a vedere cosa segue quando sono molte. La coppia considerata devesi dunque intendere che operi, non come se fosse isolata, ma come se facesse parte di una collettività.

Simile restrizione devesi fare quando si considera un solo produttore e un solo consumatore.

111. Quando un individuo opera secondo il tipo dei fenomeni (II), egli impone ad altri il sentiero che a lui riesce più vantaggioso, ed il punto di equilibrio si trova sull’intersezione di quel sentiero e della linea di equilibrio degli altri individui.

112. Dalle cose sin qui dette si deduce il seguente teorema generale:

Pei fenomeni (I), se vi è un punto ove un sentiero percorso dalle persone che contrattano riesce tangente alle curve di indifferenze di quelle persone; quello è un punto d’equilibrio.