Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
172 | andrea dandolo |
Comune, i conti che devono presentare i massari ed altre disposizioni di minore importanza. Altro decreto della Quarantìa del 29 ottobre 13491, il quale, constatando che la separazione testé fatta della zecca dell’oro da quella dell1 argento, è più utile che dannosa al Comune, e che in tal modo si soddisfano più prontamente i mercanti, mantiene la divisione delle due zecche. Nel 21 novembre 13512, lo stesso magistrato ordina che gli argenti forastieri inferiori di lega ai veneziani, non possano essere venduti a Venezia, ma sieno rotti, e nel febbraio 1353-13543 proibisce di far fabbricare o coniare a Venezia e nello Stato moneta che sia collo stampo o forma della moneta forestiera.
Un provvedimento, di cui non posso darmi una spiegazione esatta e sicura, si è quello prescritto da una legge del Maggior Consiglio, in data 24 febbrajo 1352, che ordina a tutti gli ufficiali del Comune di non ricevere ducati se non bollati, essendo gli altri inferiori. Ora è strano che con una disposizione così generica e tassativa, riprodotta in diversi Capitolari4, non si trovi sopra i ducati di quell’epoca alcun segno che possa interpretarsi per il bollo prescritto. Conviene però osservare che nel medio evo, ed anche dopo, si usò raccogliere in sacchetti o cartocci le monete, sia per non avere la fatica di enumerarle, sia per essere sicuri della perfezione e qualità dei pezzi. A Firenze, precisamente nel secolo XIV, si chiudevano in una piccola borsa i fiorini autentici e perfetti, e vi si poneva il suggello dell’autorità, per cui erano preferiti agli altri e si chiamavano fiorini di suggello. A Venezia non abbiamo memoria di una simile costumanza nelle monete d’oro, ma è possibile che si facesse anche qui per i ducati quello che si faceva a Firenze per i fiorini, tanto più che certi usi si generalizzano
- ↑ R. Archivio di Stato. Quarantìa Criminale, Parti, Reg. II c. 51.
- ↑ Biblioteca Papadopoli. Capitolare dei massari all’argento, carte 27 tergo.
- ↑ R. Archivio di Stato. Quaraniia Criminale, Parti, Reg. II c. 85.
- ↑ Capitolare dei massari all’argento c. 28 t. — Capitolare Uff. del Levante (Codici ex Brera 263) c. 53. — Capitolare del Cattaver, capit. XXXIV c. 94