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cui dava nome; ma come si potrebbe spiegare la cura che si ebbe nello Statuto di notare, che essa chiesa restava comune anche all’altro Vicinato di Canale1, se non per questo, che, come per la piazza e pel portico, una tale comunanza dovea essere posta fuori di questione, in quanto, importando essa un intreccio di diritti e doveri, il Comune non voleva che per la nuova partizione da esso introdotta si avesse a recare pregiudizio agli uni ed agli altri ed a creare cause di futuri litigi? Al Comune non ispettava determinare questi oneri o diritti o specificarli di più per questo, che da una parte riguardavano una materia affatto estranea alla sua amministrazione, e dall’altra li trovava già sanciti da una secolare consuetudine; colla sua dichiarazione però poneva in sodo, che dinanzi a lui, sebben separate, nei rapporti colla chiesa le due Vicinie continuavano ad essere considerate come una sola, e che per avventura chiamato a decidere su eventuali contestazioni, per mezzo de’ suoi giudici avrebbe portato una eguale sentenza. Se con quella clausola avesse voluto fornire solo una indicazione topografica, essa sarebbe stata affatto oziosa, perchè, una volta segnati quei confini colla maggiore esattezza possibile, tornerebbe difficile il poter immaginare quale interesse poteva mai avere il Comune di ripetere con una speciale indicazione, che la chiesa restava inclusa nell’una piuttosto che nell’altra Vicinia; mentre per contro non dovea riuscire inutile l’aver posto fuori di questione, che tanto l’uno che l’altro Vicinato po-

  1. Stat. 1331, 2 § 32.