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[1283-84] del vespro siciliano. 257

moneta1; e con la riputazione del cardinale, in un concilio di tutti i prelati convocato a Melfi, strappò loro la promessa di due anni più di decime ecclesiastiche, e a riscuoterle deputò immantinenti suoi commissari; dagli ordini dei frati cavalieri ottenne aiuto di gente o compenso di danari2. E

  1. Diploma dato di Napoli a 25 maggio duodecima Ind. (1284), reg. 1283, A, nel r. archivio di Napoli, fog. 136. Divieto all’entrata de’ carlini d’argento stranieri, perchè non si ravvilissero que’ del governo, ai quali s’era fissato il valore di grana 12 per ciascuno.
  2. Diploma dato di Napoli il 1 giugno duodecima Ind. (1284). Son lettere circolari per tutte le province, per le quali si destinano commissari regî sopra la esazione delle decime dei beni ecclesiastici. Sane Reverendus in Cristo pater Dominus G. Sabinensis Episcopus Apostolice Sedis legatus, provida nuper ordinacione decrevit quod super exactionem decimarum omnium fructuum reddituum et provetuum Ecclesiarum quarumlibet existencium in decreta vobis provincia, duorum annorum videlicet, per universos prelatos et Clericos Regni Sicilie citra farum domino patri nostro et nobis gratanter in ipsius legati presencia commissarum, ec.
    Perciò il vicario del re provvedea che N. N. dilectus et devotus noster in quo nos plene confidimus debeat personaliter interesse, ec., nella esazione di queste decime. Nel r. archivio di Napoli, registro 1283, A, fog. 147 a t. Ibid. fog. 148, leggesi la circolare indirizzata al medesimo effetto a’ prelati, nella quale son da notarsi le seguenti parole: Quum pridem Reverendo in Cristo Domino G. dei gratia venerabili episcopo Sabinensi apostolice sedis legato apud Melfiam residente, prudentia vestra diligenter attendens quod dominus pater noster et nos sumus sacrosancte romane Ecclesie Speciales filii et athlete, quodque in prosecucione finalis exterminii Sicule factionis..... decimas omnium fructuum, ec.....in ipsius legati presencia, pro ut veridico relatu didicimus, per biennium liberaliter obtulit et gratiose promisit, ec. Ibid. a fog. 154, altro diploma dato di Napoli il 2 giugno al medesimo effetto.
    Mi par che resti dubbio se questi due anni di decime promesse nel concilio di Melfi per influenza del legato Gherardo da Parma, cardinale vescovo di Sabina, siano state oltre quelle accordate già dal papa; ovvero se il legato abbia voluto richiedere di faccia a faccia tal promessa a’ prelati per incontrar minori ostacoli a quel pagamento, che d’altronde dovean fare per lo comandamento del papa. Io penderei al primo di tali supposti.
    n questo o in altro concilio di Melfi, gli ordini religiosi militari furon tassati di gente, ma forse poi detter danaro in compenso. Ciò si vede da un diploma dato di Napoli il 26 aprile duodecima Ind. (1284): Fratri Falconi de ordine militie Templi Vice Preceptori in Apulia. Cum pridem in Concilio per Venerabilem in Christo patrem Dominum G. Sabinensem Episcopum apostolice sedis legatum apud Melfiam sollempniter celebrato, quatuor milites et sexdecim scutiferos armigeros equis et armis decenter munitis, ec., furono promessi da voi; mandateli senza dimora, o, in vece di essi, once 50. Reg. med. 1283, A, fog. 83. Al fog. 123 a t. si leggon altri simili diplomi dati il 29 aprile, indirizzati agli Spedalieri di S. Giovanni in Barletta e Capua.