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Riapro il codice sardo ove tratta dei rispettivi diritti e doveri dei coniugi, e trovo al § 125: «I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso ed assistenza».

Senz’altro va ad essere un paradiso terrestre! si tratta di una perfetta eguaglianza! Di una completa fraternità! È il matrimonio tipico! È l’ideale del coniugio! È l’androgino umanitario che fonde due esseri in una sola unità! Adagio, vediamo come s’intendono di reciprocanza e mutualità i nostri legislatori.

§ 126. «II marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito». Ecco i primi albori della reciprocanza legale; discutiamoli un momento.

Chè cosa sia la protezione che il marito deve alla moglie; qual logica analogia ella abbia coi costumi d’una civil società; qual fatica costi al marito questo fantasma di dovere, non si saprebbe definir veramente, circondati come siamo da leggi ed agenti d’ordine pubblico. Egli lavora siccome un re, i cui ministri fanno tutto, ed al quale pur tuttavia i beati popoli governati debbono innalzare inni di riconoscenza e d’ammirazione. Così la moglie vive sicura all’ombra della protezione maritale esattamente come viveva sicura sotto l’egida dei provvedimenti di pubblica sicurezza, il giorno prima d’aver aquistato il protettore.

Ma niuno forse ardirà toccare alla moglie per timor del marito?

Vi domando scusa. È più che dimostrato, che tutti i delitti sono possibili.

Ma nel caso che la moglie venga insultata, sarà per lo meno dal marito vendicata?

Neppure. La giustizia personale è vietata; essa è fatta esclusivamente delle leggi. Il legislatore, che prescindesse da questo principio fondamentale d’ordine pubblico, esporrebbe la sua società a ter-