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Alle Giovani Donne


La revisione del Codice Civile italiano per opera del Parlamento nazionale mi poneva fra le mani un argomento — La donna, per vieto costume esclusa dai consigli delle nazioni, ha sempre subito la legge senza concorrere a farla, ha sempre colla sua proprietà e col suo lavoro contribuito alla pubblica bisogna, e sempre senza compenso.

Per lei le imposte, ma non per lei l’istruzione; per lei i sacrifica, ma non per lei gl’impieghi; per lei la severa virtù, ma non per lei gli onori; per lei la concorrenza alle spese nella famiglia, ma non per lei neppur il possesso di sè medesima; per lei la capacità che la fa punire, ma non per lei la capacità che la fa indipendente; forte abbastanza per essere oppressa sotto un cumulo di penosi doveri, abbastanza debole per non poter reggersi da sè stessa.

Ora, se la donna è impossibilitata dalle vigenti istituzioni a rivendicare il suo diritto in quel parlamento che, in qualità di rappresentanza nazionale, tutta dovrebbe rappresentar la nazione ne’ suoi indispensabili e reali elementi, essa tenta almeno di farlo per quella via che non le può