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ancora dei rimedii. 237

di queste leggi sommano a 343. I Commissarii o Ispettori hanno il potere di entrare in ogni luogo e a qualunque ora del giorno per esplorare tutti gli Stabilimenti pubblici e anche le case private, ove loro sembra che possa esistere qualche cosa o qualche usanza dannosa alla pubblica salute. Ove non c’è acqua sufficiente o di buona qualità in un distretto, possono obbligare le Autorità locali a provvederla. Altrettanto dicasi della fognatura e dello scolo. Dipendono dalla loro autorità tutte le case d’affitto, ed eglino chiusero tutti i bassi e le cantine, e nessun luogo sotterraneo può appigionarsi, nè altro che non abbia sette piedi in altezza e soprastìa di tre alla strada, che manchi di fognatura; di cesso e di luogo chiuso per le immondizie, di un caminetto con gola, con finestre di nove piedi quadrati: e chi affitta luoghi sotterranei altrimenti, è esposto alla multa di 20 scellini al giorno.

L’Ispettore deve visitare e approvare ogni lo cale prima di permetterne l’uso, obbligare il locandiere a registrarlo come tale, e quegli può visitarlo quando gli pare e piace, può costringere costui di dare ad ogni individuo tanti piedi cubici di spazio, e acqua sufficiente per bere e per lavarsi; d’imbiancare le mura e il soffitto due volte all’anno; di notificare il nome di tutti gl’inquilini; di far bucato ogni 15 giorni; di lavar le coperte e la roba di lana due volte all’anno.

I Commissarii locali hanno facoltà di costringere i Comuni a disegnare una mappa degli scoli e fognature, di multare chi costruisce case nuove anche