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194 parte terza.

tuisce che quando il Consiglio di disciplina, legalmente convocato dal Direttore locale, riconosca esservi luogo ad invocare la grazia sovrana in favore di alcun carcerato, e formuli le sue proposte, esso Direttore debba inviare la deliberazione del Consiglio alla Direzione generale, e questa, riscontrate le proposte nei fogli di matricola, spedire il plico al Guardasigilli, a cui spetta di promuovere le sovrane disposizioni.

Oltre alle condizioni, che tanto naturalmente limitano simili proposte a pro dei soli detenuti di esemplare condotta, il Regolamento vuole che il titolo di condanna del candidato alla grazia non sia di quelli indicanti profonda corruzione e perversità d’animo, ed abbia scontata già la metà della sua pena. Di più, le proposte di ogni Direttore non debbono eccedere normalmente la proporzione annua del cinque per cento sul complesso dei carcerati reclusi.

Sembrerebbe da tale risposta, che solamente per buona condotta certificata dal Direttore un condannato potesse ottenere commutazione di pena.

Ma studiando per bene le Statistiche carcerarie del 1874, trovo tre categorie di «Grazie ottenute:»

1ª Grazie ottenute in seguito alle proposte fatte dalla Direzione;

2ª Grazie ottenute fuori delle proposte, ma con informazione delle Direzioni;

3ª Grazie ottenute fuori delle proposte e delle informazioni della Direzione.

In un anno solo furono concesse a richiesta delle Direzioni: