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782 STORIA

riforma di tutta la legislazion criminale, cominciò con le parole: “Alcuni avanzi di leggi d’un antico popolo conquistatore.” E parve, com’era, ardire d’un grand’ingegno: un secolo prima sarebbe parsa stravaganza. Nè c’è da maravigliarsene: non s’è egli visto un ossequio dello stesso genere mantenersi più a lungo, anzi diventar più forte nella politica, più tardi nella letteratura, più tardi ancora in qualche ramo delle Belle Arti? Viene, nelle cose grandi, come nelle piccole, un momento in cui ciò che, essendo accidentale e fattizio, vuol perpetuarsi come naturale e necessario, è costretto a cedere all’esperienza, al ragionamento, alla sazietà, alla moda, a qualcosa di meno, se è possibile, secondo la qualità e l’importanza delle cose medesime; ma questo momento dev’esser preparato. Ed è già un merito non piccolo degl’interpreti, se, come ci pare, furon essi che lo prepararono, benchè lentamente, benchè senz’avvedersene, per la giurisprudenza.



Ma le regole che pure avevano stabilite, bastano in questo caso a convincere i giudici, anche di positiva prevaricazione. Vollero appunto costoro cominciar dalla tortura. Senza entrare in nulla che toccasse circostanze, nè sostanziali nè accidentali, del presunto delitto, moltiplicarono interrogazioni inconcludenti, per farne uscir de’ pretesti di dire alla vittima destinata: non è verisimile; e, dando insieme a inverisimiglianze asserite la forza di bugie legalmente provate,