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della colonna infame. 769

“È certo,” dice l’ingegnoso ma preoccupato scrittore, “che niente sta scritto nelle leggi nostre, nè sulle persone che possono mettersi alla tortura, nè sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi, nè sul modo di tormentare, se col foco o col dislogamento e strazio delle membra, nè sul tempo per cui dura lo spasimo, nè sul numero delle volte da ripeterlo; tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll’autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati.1

Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura; ma in quelle d’una gran parte d’Europa2, ma nelle romane, ch’ebbero per tanto tempo nome e autorità di diritto comune, stava scritta la tortura. La questione dev’esser dunque, se i criminalisti interpreti (così li chiameremo, per distinguerli da quelli ch’ebbero il merito e la fortuna di sbandirli per sempre) sian venuti a render la tortura più o meno atroce di quel che fosse in mano dell’arbitrio, a cui la legge l’abbandonava quasi affatto; e il Verri medesimo aveva, in quel libro medesimo, addotta, o almeno accennata, la prova più forte in loro favore. “Farinaccio istesso,” dice l’illustre scrittore, “parlando de’ suoi tempi, asserisce che i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti; eccone le parole: Judices qui propter delectationem, quam habent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species3.”

Ho detto: in loro favore; perchè l’intimazione ai giudici d’astenersi dall’inventar nuove maniere di tormentare, e in generale le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrenata e inventiva crudeltà dell’arbitrio, e l’intenzion, se non altro, di reprimerla e di svergognarla, non sono tanto del Farinacci, quanto de’ criminalisti, direi quasi, in genere. Le parole stesse trascritte qui sopra, quel dottore le prende

  1. Verri, Osservazioni sulla tortura, § XIII.
  2. La pratica criminale dell’Inghilterra, non cercando la prova del delitto o dell’innocenza nell’interrogatorio del reo, escluse indirettamente, ma necessariamente, quel mezzo fallace e crudele d’aver la sua confessione. Francesco Casoni (De tormentis, cap. I, 3) e Antonio Gomez (Variarum rèsolutionum, etc. tom. 3, cap. 13, de tortura reorum n. 4) attestano che, almeno al loro tempo, la tortura non era in uso nel regno d’Aragona. Giovanni Loccenio (Synopsis juris Sueco-gothici), citato da Ottone Tabor (Tractat. de tortura, et indiicis delictorum, cap. 2, 18) attesta il medesimo della Svezia; nè so se alcun altro paese d’Europa sia andato immune da quel vergognoso flagello, o se ne sia liberato prima del secolo scorso.
  3. Verri, Oss. § VIII. - Farin. Praxis et Theor. criminalis, Quaest. XXXVIII, 56.