Pagina:I promessi sposi (1825) III.djvu/89


85

strare al governatore l’impossibilità di sostener più a lungo un tale impegno. E il governatore, con grida dei 7 dicembre, fissò il prezzo del riso suddetto a lire dodici il moggio: a chi ne richiedesse un prezzo maggiore, come a chi ricusasse di vendere, intimò la perdita della derrata e una multa di altrettanto valore, et maggior pena pecuniaria et ancora corporale, sino alla galera, all’arbitrio di S. E., secondo la qualità de’ casi et delle persone.

Al riso brillato era già stato stabilito il prezzo prima della sommossa; come probabilmente la tariffa o, per usare quella denominazione celeberrima negli annali moderni, il maximum del frumento e delle altre biade più comuni sarà stato fissato con altre gride, che non ci è incontrato di vedere.

Mantenuto così il pane e la farina a buon mercato in Milano, ne veniva di conseguenza che da fuori ci accorresse gente a processione, a provedersene. Don Gonzalo, per ovviare a questo, com’egli dice, inconveniente, proibì, con un’altra grida dei 15 dicembre, di portar fuori della città pane, oltre il valore di soldi venti; pena la perdita del pane medesimo, e scudi venticinque, et in caso di inhabilità, di due tratti di corda in publico,