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di questi untori. E pur troppo credettero di averne trovati.

I giudizii che ne vennero in conseguenza, non erano certamente i primi d’un tal genere: nè pure si può considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza. Chè, per tacere dell’antichità, e accennar solo qualche cosa dei tempi più vicini a quello di cui trattiamo, in Ginevra, del 1530, poi del 1545, poi ancora del 1574; in Casale Monferrato, del 1536; in Padova, del 1555; in Torino, del 1599; in Palermo, del 1526; in Torino di nuovo, in quello stesso anno 1630, furono processati e condannati a supplizii, per lo più atrocissimi, dove qualcheduno, dove molti infelici, come rei d’aver propagata la peste, con polveri o con unguenti o con malìe o con tutto insieme. Ma l’affare delle così dette unzioni di Milano, come fu quello forse di cui il grido andò più lontano e durò più a lungo, così fors’anche è di tutti il più osservabile; o, a parlar più esattamente, c’è più campo di farvi sopra osservazione, per esserne rimasti documenti più circostanziati e più distesi. E quantunque uno scrittore lodato poco innanzi1 se ne sia occupato, tuttavia, essendosi egli proposto,

  1. P. Verri, opuscolo citato.