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dell'impero romano cap. xliv. 209

Emesa erede de’ suoi beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse di pagamento co’ nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di quarant’anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo1. Ancorchè, per discolparne l’Imperatore, si rigettasse la corruzione sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque ne sia il motivo, è indegna d’un legislatore e di un uomo.

[A. D. 533] I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de’ loro sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie Institute della legge Romana2, quelle di Cajo3

  1. Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi funesti privilegi vedi la Novella III e l’Edit. 5.
  2. Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de’ giureconsulti. Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones civilis iuris compositas ediderunt. (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli intendeva parlare d’Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano.
  3. L’Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve