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dell'impero romano cap. xxxviii. 121

porzione de’ due terzi delle terre soggette. Ma questa distribuzione, invece d’estendersi a tutta la Provincia, può ragionevolmente limitarsi a’ particolari distretti, ne’ quali si era stabilito il Popolo vittorioso per propria elezione, o per la politica del suo Capitano. In questi distretti ogni Barbaro era legato con qualche provinciale Romano da’ vincoli dell’ospitalità. Il proprietario era costretto di cedere a quest’ospite non gradito due terzi del suo patrimonio. Ma il Germano pastore, o cacciatore, si sarà talvolta contentato d’uno spazioso tratto di selva, o di pastura, rilasciando la più piccola, quantunque più valutabile parte, al travaglio dell’industrioso Agricoltore1. La mancanza di antiche ed autentiche testimonianze ha favorito l’opinione, che la rapina de’ Franchi non fosse moderata, o coperta dalle formalità d’una legal divisione; che questi si fosser dispersi nelle Province della Gallia senza ordine o ritegno veruno; e che ogni vittorioso ladro, secondo i suoi bisogni, la sua avarizia, e la sua forza, misurasse con la spada l’estensione del nuovo suo patrimonio. I Barbari, che si trovavano in distanza dal lor Sovrano, saranno forse stati tentati ad esercitare tali arbitrarie depredazioni; ma la sta-

  1. Gli oscuri segni d’una divisione di terre, accidentalmente sparsi nelle Leggi de’ Borgognoni (Tit. 54 n. 1, 2 in Tom. IV p. 271, 272) e de’ Visigoti (l. X Tit. 1 n. 8, 9, 16 in Tom. IV p. 428, 429, 430) sono abilmente spiegati dal Presidente di Montesquieu (Espr. des Loix l. XXX c. 7, 8, 9). Aggiungerò solamente, che fra’ Goti sembra, che la divisione si fissasse a giudizio de’ vicini; che i Barbari spesso usurpavano l’altro terzo; e che i Romani potevano ricuperare i loro diritti, purchè non ne fossero restati privi per una prescrizione di cinquant’anni.