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Ma le prove per via di duello, appoco appoco, ebbero il maggior credito ed autorità presso un Popolo guerriero, che non potea credere che un uomo valoroso meritasse di soffrire, o un vigliacco di vivere1. Si ne’ processi civili, che ne’ criminali, l’attore o l’accusatore, il reo, o anche il testimone, erano esposti alla mortal disfida per parte dell’avversario, che mancava di prove legali; e dovevano, o abbandonar la causa, o pubblicamente sostenere il proprio onore nel campo di battaglia. Combattevano essi, o a piedi o a cavallo, secondo l’uso della loro nazione2; e la decisione della spada, o della lancia veniva ratificata dalla sanzione del Cielo, del Giudice, e del Popolo. Questa legge sanguinaria fu introdotta nella Gallia dai Borgognoni; e Gundobaldo3) loro Legislatore con-

    sertazioni (XXXVIII e XXXIX) sopra i giudizj di Dio. Si pretendeva, che il fuoco non bruciasse l’iunocente, e che il puro elemento dell’acqua non permettesse, che il colpevole s’immergesse nel suo seno.

  1. Montesquieu (Espr. des Loix l. XXVIII c. 17) ha condisceso a spiegare, e scusare la maniere de penser de nos peres intorno a’ combattimenti giudiciali. Ei seguita questo stravagante istituto dal tempo di Gundobaldo fino a quello di S. Luigi; ed il filosofo alle volte si perde nel Legale antiquario.
  2. In un memorabil duello, fatto ad Aquisgrana (l’an. 820) in presenza dell’Imperator Lodovico Pio, osserva il suo Biografo che secundum legem propriam, nipote quia uterque Gothus erat, equestri pugna congressus est (Vit. Ludovie. Pii c. 33 in Tom. VI p. 103). Ermoldo Nigello (l. 1II 543, 628 in Tom. VI p. 48, 50) che descrive quel duello, ammira l’arte nuova di combattere a cavallo, che era incognita a’ Franchi.
  3. Gundobaldo, nell’originale suo editto, pubblicato a