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dell'impero romano cap. xvii. 267

sona dell’Imperatore1. Fra quegl’illustri Magistrati, che si stimavano del medesimo grado, l’anzianità nel posto cedeva il luogo alla riunione di più dignità2. Gl’Imperatori, che desideravano di moltiplicare i loro favori, potevano alle volte coll’uso de’ codicilli onorarj soddisfare la vanità, ma non l’ambizione de’ cortigiani impazienti3.

I. Fintanto che i Consoli Romani furono i primi magistrati d’uno Stato libero, dall’elezione del popolo nasceva il diritto ch’essi avevano d’esercitare la lor potestà; e fintanto che gl’Imperatori condiscesero a mascherare la servitù, che imponevano a Roma, i Consoli continuarono ad esser eletti da’ voti o reali o apparenti del Senato. Ma sino dal regno di Diocleziano furono aboliti anche questi vestigi di libertà, ed i felici candidati, che venivano insigniti degli annuali onori del Consolato, affettavan di deplorare l’umiliante condizione de’ loro predecessori. Gli Scipioni ed i Catoni eran ridotti a sollecitare i voti de’ plebei, a sostenere le gravi e dispendiose formalità d’una elezione popolare, e ad esporre la lor dignità alla vergogna di un pubblico rifiuto; laddove il loro più fortunato destino gli avea serbati ad un secolo e ad un governo, in cui si dispensavano i premj della virtù dall’infallibil sapienza di un grazioso Sovrano4. Dichiaravasi

  1. Pancirol. p. 12-17. Io non ho creduto di dover fare menzione alcuna de’ due gradi minori Perfectissimus ed Egregius, che si davano anche a molti non innalzati alla dignità Senatoria.
  2. Cod. Theod. lib. VI. Tit. VI. Con la più minuta esattezza si determinano le regole di precedenza dagl’Imperatori; e con ugual prolissità vengono illustrate dal dotto interprete di esse.
  3. Cod. Theodos. lib. VI. Tit. XXII.
  4. Ausonio (in Gratiar. Action.) s’estende vilmente su que-