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Libro secondo | 71 |
dei rappresentanti dello sfidato per discutere sulla vertenza e definirla, stante il principio onesto che tutti gli svantaggi devono essere per l'offensore. Se entro il termine prescritto (48 ore) i rappresentanti dello sfidato non si presentassero all’appuntamento indicato dagli sfidanti, la loro assenza sarà considerata come non accettazione del cartello di sfida.
Nota. — Corte d’onore permanente di Firenze, 10 gennaio 1880. Sollevare eccezioni a codesto logico principio è come affermare che si rifiuta la soddisfazione, e si fanno questioni di lana caprina per sfuggire ad un obbligo sacro.
La domanda di riparazione non può essere respinta quando al reale o supposto offeso sia stato impossibile di trovare nelle ventiquattr’ore due persone, se non capaci, almeno degne di rappresentare nel senso cavalleresco.
Nota. — Così opina anche Bellini, I, IV. Generalmente il vero gentiluomo non si appliglia mai a codeste mancanze di forma per sottrarsi alle responsabilità assunte con l’offesa. E, quindi, se sente l’onore della responsabilità e la dignità della propria persona non solleverà mai eccezioni sul ritardo frapposto fra l’offesa e la domanda di soddisfazione.
In tal caso, prima che spirino le ventiquattr’ore, l’offeso deve telegrafare all’avversario, o incaricare due persone quali che siano, purchè oneste, di portare al domicilio dell’offensore una lettera concepita presso a poco nei termini seguenti: