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316 | Codice cavalleresco italiano |
Indegnità (verdetto del giurì sfavorevole all’imputato di) art. 235.
» quando non si solleva, art. 6, 114, 223 c).
» (come si giudica la pertinacia nell’accusa di), art. 6.
» (venendo a mancare le prove della), art. 228.
» (ciò che può condurre alla), art. 301.
» (come si formula l’accusa di), art. 227.
» (quando manca l’accusa scritta si ritiene pretesto), art. 227.
» (verdetto del giurì favorevole all’imputato di), art. 234.
» (le prove della) devono essere presentate entro 4 ore, art. 228, 229.
» (l’accusato di) può pretendere la chiusura della vertenza per mancata soddisfazione, se l’accusatore non dà le prove nel tempo prefisso, art. 231.
» è pronunciata dai quattro rappresentanti o da un giurì, art. 223 e succ.
» (all’accusato di) se non offre le controprove nel tempo prefisso può essergli negata la riparazione, ecc., art. 230.
» (non si discute mai la posizione cavalleresca dell’offeso), art. 223.
» nell’accusa di indegnità l’accusato deve produrre le controprove entro 48 ore o più dalla costituzione del giurì o dalla formulata accusa, a seconda dei casi, art. 229.
» di impugnare le armi, art. 223 e succ.
» (accusandosi di) una delle parti si sospende la vertenza e si appella a un giurì, art. 223.
Indegno (offensore dichiarato) da un giurì, art. 236.
» (l’) che offende per la stampa non risponde delle offese fatte, art. 268.
Inferiore offeso dal superiore, art. 241 n).
» (quando l’) non può sfidare, art. 240 p).
Infermi in materia d’onore, art. 248 e succ.
Infermità nel duellante, art. 233, IV.