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8 | Codice cavalleresco italiano |
II.
Offeso ed offensore1
Chi provoca od offende subisce la situazione di offensore. In questo senso si pronunciò il Giurì d’onore di Milano, 18 febbraio 1882 — e Châteauvillard, I, 1.
I rappresentanti decidono innanzi tutto quali dei due contendenti sia l’offeso, tenendo presente quanto è detto all’articolo 16 e successivi, poichè la posizione delle parti in contesa porta ad obblighi e a divieti particolari, anche se l’offeso è cavallerescamente incapace (C. d’O. Livorno, 25-3-1922; Bari, 3-5-1922).
Nota. — La eccezione d’indegnità cavalleresca non può essere sollevata, se essa non resultò già da un precedente documento di squalifica, come indicato negli art. 223 e seguenti. In generale la persistenza in codesta eccezione dev’essere giudicata come un pretesto per sottrarsi alla dovuta soddisfazione (C. d’O. Bari, 3-5-1922 in vertenza De Liso-Bogliolo). E perciò quando si presuppone uno incapace in materia d’onore, la eccezione sarà sollevata all’atto della discussione sulla domanda di soddisfazione e s’invocherà su codesto punto un giudizio superiore, solo quando il presunto indegno sia offensore, non quando egli è offeso senza provocazione. L’eccezione sarà, perciò, discussa in separata sede, e se i fatti pei quali si «presumeva» l’avversario indegno venissero provati, l’ente giudicante
- ↑ Manuale del Duellante, pag. 37 e 38 della 2a edizione (Hoepli).