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192 Codice cavalleresco italiano

XVIII.

Istituzione delle Corti d’onore e modificazioni al Codice penale relativamente ai reati di diffamazione (Disegno di legge)1.

Art. 1.

Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuisce a una persona un fatto determinato e tale da esporlo al disprezzo o all’odio pubblico o da offenderne l’onore o la riputazione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Se il delitto sia commesso in atto pubblico o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa non inferiore a lire trecento.

La pena è diminuita di due terzi, sostituendosi la detenzione alla reclusione, se il colpevole, prima di ogni provvedimento giudiziale contro di lui, smentisca il fatto attribuito all’offeso, in modo corrispondente, per quanto sia possibile, a quello usato nel propalarlo.

Art. 2.

L’imputato del delitto preveduto nell’articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1° se la persona offesa sia un membro del Parlamento o un pubblico ufficiale o una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ed il fatto ad essa attribuito si riferisca all’esercizio delle sue funzioni o del suo servizio anche quando abbia cessato dalle funzioni o dal servizio, salvo quanto dispongono gli articoli 194 a 198;

2° se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizi un procedimento penale;

  1. Presentato il 28 febbraio 1915 da S. E. il Ministro di G. e G. on V. E. Orlando.