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Articolo 30.

[Andamento generale della strada. (Vedi gli art. 40 e 42).]

La strada ferrata dell’Italia centrale, che dovrà essere costruita ed attivata dalla Società, parte dalla sponda destra del Po presso Piacenza e si conduce per Parma, Reggio, Modena, Bologna fino a Prato o Pistoja, volgendo da Reggio un ramo per Guastalla e Luzzara fino alla sponda destra del Po dirimpetto a Borgoforte, seguendo l’andamento indicato all’articolo 1 della Notificazione 21 novembre 1851, riportato limitatamente nell’articolo 40 delle presenti Condizioni.


Articolo 31.

[Passo del Po.]

Rispetto ai passaggi del Po, essi non formano soggetto delle presenti trattative, e la Società è dispensata dal fare studi in proposito.


Articolo 32.

[Prescrizioni per progetto.]

Il progetto della strada ferrata, che la Società deve presentare alla Commissione internazionale, sarà formato sulle prescrizioni contenute negli articoli 45, 47 seguenti.


Articolo 33.

[Telegrafi elettrici.]

La Società concessionaria dovrà permettere che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l’obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente, i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d’accordo per indurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire