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11. La Commissione dovrà richiedere la superiore sanzione dai rispettivi Governi alle sue proposizioni risguardanti le contrattazioni da farsi con una o più Società intraprenditrici, la costruzione ed esercizio della Strada Ferrata; come pure rispetto ai casi che non si trovassero contemplati nei capitoli dell’Impresa, e rispetto alle Spese che potrebbero occorrere al di là del capitale necessario alla costruzione della Strada Ferrata medesima stipulato nel contratto.


PARTE II.ª
Attribuzioni particolari ed immediate della Commissione.


12. L’estensione di tali obblighi, attribuzioni e facoltà rende malagevole una circostanziata e distinta enumerazione. In massima però sono sue attribuzioni ordinarie di prima istituzione e nella prima riunione:

a) Di compilare, in una Notificazione al pubblico, il Programma dei lavori e l’invito a chi aspirasse ad intraprendere l’esecuzione e l’esercizio della Strada Ferrata in ordine alla Convenzione 1 Maggio 1851, come venne già esposto nella prima Conferenza;

b) D’istituire un Uffizio centrale permanente in Modena per l’esaurimento degli affari tanto durante il tempo delle tornate quanto negli intervalli di esse. Quest’Uffizio ed i suoi impiegati, che la Commissione si riserva di aumentare o diminuire a seconda del bisogno, sarà posto sotto l’immediata dipendenza del Commissario Estense durante quegli intervalli. Detto Commissario, dietro particolari istruzioni, che a lui trasmetterà la Commissione, resterà responsabile verso di essa del buon andamento degli affari, da regolare sempre sulle norme della prenominata Convenzione e delle istruzioni antidette;

c) Di nominare definitivamente il personale necessario per la trattazione degli affari tanto tecnici, che amministrativi, provvedendo al trattamento del personale suddetto a norma della disposizione contenuta nell’Articolo 22 della Convenzione.