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72 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA


Primi apostoli della riforma del diritto femminile furono nel secolo decimonono i socialisti, cioè i Fourieristi e i Sansimoniani. E fu questa una disgrazia per quella nobile causa. Imperocché il rappresentare il miglioramento della condizione giuridica e sociale delle donne come un radicale mutamento delle leggi e dei costumi che vi si riferiscono, mutamento collegato con un totale rivolgimento di tutti quanti gli ordini sociali, non era al certo il miglior mezzo di raccomandare la proposta ai contemporanei, né di proporre cose ragionevoli e praticabili. In realtà le dottrine di quei riformatori non furono in quell'argomento più assennate che in tutti gli altri, costituirono anzi una delle parti peggiori del loro sistema, una gravissima offesa alla dignità del sesso femminile, alla pubblica morale ed alle guarentigie fondamentali dell'ordine civile. Di che l'effetto è stato l'indurre una generale diffidenza contro la stessa tesi così mal trattata da quei primi difensori, diffidenza a cui i più, dominati da pregiudizi e da abitudini secolari, sono già naturalmente disposti prima ancora di qualunque discussione, e che è pur troppo un gravissimo ostacolo ad ogni più modesta e più ragionevole riforma. Oltre di che, come in seguito si farà più chiaro, quelle esagerazioni dei socialisti provocarono, siccome pur suole accadere, esagerazioni contrarie, le quali resero ancor più difficile non tanto il cogliere il vero in quell'importantissimo e già di per sé arduissimo problema, quanto il farlo accettare dalla pubblica opinione, ogni qualvolta si presenti coll'aspetto del nuovo.

Il Fourier nella sua Teoria dei quattro movimenti1 pone in principio la dottrina Platonica dell'uguaglianza perfetta dei due sessi nei diritti e nelle funzioni sociali, e venendo all'applicazione, presenta anch'egli un sistema di comunione delle donne, che soltanto nella forma differisce da quello proposto da Platone nella Repubblica, e poscia ripudiato nelle Leggi.

  1. Théorie des quatre mouvements, Paris 1808.