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528 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

stazione questa obbligatoria, e tanto essenziale al matrimonio, che la moglie può anche esigerla dagli eredi del marito, se questi non glie l'abbia sborsata. Dal canto suo la moglie porta seco il faderfium (mitgift del diritto germanico), costituitole dal padre o dai fratelli. La donna maritata non può alienare i beni propri, neppure col consenso del marito, a meno che dichiari davanti ai parenti che non vi fu costretta. Ma di comunione coniugale dei beni, di questo caratteristico e veramente universale istituto del giure germanico, non vi ha traccia nella Lombarda. Nella successione ereditaria le figlie non concorrono mai coi figli; neppure a legittima esse hanno diritto, ma soltanto a ciò che il padre o i fratelli abbiano dato loro a titolo di dote, poco o molto che sia1. Soltanto in mancanza di figli maschi le figlie possono succedere ai genitori conferendo fra loro la dote, e concorrendo in parti uguali colle sorelle non maritate del padre. Nella linea collaterale i maschi concorrono colle femmine, preferendosi però l'agnazione alla cognazione. Ne la moglie può mai ereditare dal marito, fuorché per testamento e per solo usufrutto, che non ecceda la metà del patrimonio di quello; il marito invece, in mancanza di figli, succede alla moglie. I figli e le figlie naturali possono concorrere coi legittimi, come nel diritto visigotico, per una porzione minore di eredità. Nel rimanente la Lombarda ripete principii del diritto romano in materia di diseredazione e di donazioni, e del diritto canonico in materia di matrimonio, fatta solo eccezione pel divorzio, ammesso per titolo di adulterio, e pel tempo del lutto della vedova non gravida, ridotto a soli trenta giorni. Anche il testamento romano è quasi interamente negato dalla Lombarda. — Accanto alle leggi di diritto privato romano, il giure longobardo svolse in

  1. Sit contenta de patris aut fratris substantia quantum ei pater aut frater in die nuptiarum dederit, et amplius non requirat. (Leg. Long., II, 14, 15).