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Art. XI.

L’autore di un’opera letteraria o scientifica ha diritto d’impedire l’usurpazione del titolo che ha scelto, allorchè la medesima può indurre il pubblico in errore sull’identità apparente dell’opera; ma in questo caso non vi ha contraffazione, e l’autore non ha ragione che ad una semplice indennità proporzionata al danno sofferto. Nondimeno i titoli generali, come sarebbero Dizionario, Vocabolario, Trattato, Commentario, e la divisione d’un’opera per ordine alfabetico non danno agli autori, che ne hanno usato, alcuna ragione di impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.

Art. XII.

Le incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica, godono del privilegio conceduto alle opere d’arte, in conformità dell’articolo primo. La contraffazione di tali oggetti è pertanto proibita, ma in questo caso non vi ha contraffazione, se non quando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l’opera originale, conservandone le medesime dimensioni.

Le pitture, le sculture, i disegni sono ugualmente compresi nella disposizione dell’articolo primo; ma le copie che se ne traessero alla mano senza frode e senza opposizione dal canto del possessore, non costituiscono contraffazione, fuorchè quando il copista ha con dolo cercato d’indurre il pubblico in errore sull’identità della copia coll’originale.

Art. XIII.

Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d’arti, e chi li rappresenta o ne ha causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle coll’incisione, col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dell’articolo precedente. Ma alienandosi l’opera originale, il diritto di autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell’acquisitore, per goderne durante tutto il tempo, per cui l’autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo che sia stipulato il contrario.

Art. XIV.

La presente convenzione non farà ostacolo alla libera riproduzione nei rispettivi Stati, di opere che fossero già pubblicate in alcuno di essi, prima che la detta convenzione fosse posta in vigore, purchè la riproduzione abbia avuto cominciamento e sia stata legalmente autorizzata avanti di quel tempo.

Qualora però si fosse pubblicata parte di un’opera prima che la presente convenzione fosse posta in esecuzione e parte dopo, la riproduzione