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l’iconica torre?). Se lo fate di notte, la combinazione di luci che la illuminano viene considerata un’opera creativa e la Città vi potrebbe chiedere ragione di ciò.
Non illudetevi, non è un’eccezione. Anche in Italia non ci facciamo mancare casi in cui si cerca di proteggere opere il cui autore è addirittura scomparso prima dell’entrata in vigore di una qualsiasi legge sul diritto d’autore (e che quindi difficilmente potrebbe essere stato incentivato alla sua creazione dall’aspettativa di goderne i frutti). Ciò attraverso una bizzarra lettura del Codice dei beni culturali, che però non introduce affatto un diritto di privativa erga omnes1.
Il diritto di panorama è compromesso dall’incertezza riguardo ai diritti su manufatti che vengono imposti alla nostra vista e sono inevitabili. Certo, ci sono casi in cui la ricerca di quel particolare elemento è intenzionale, ma non è questo il punto. Il punto è che per tutelare (dubbi) incentivi accordati a poche archistar, si introduce una severa limitazione alla creazione di altre opere creative, per consumo privato o pubblico non importa. E messi di fronte a queste incongruenze ci si rifiuta di apportare una limitazione che contemperi i diritti dei pochi casi meritevoli di tutela con quelli della generalità della popolazione. Purtroppo è un tratto
- ↑ Per approfondire rimando al mio articolo “Esiste uno pseudo-copyright sui beni culturali?” (Esiste uno pseudo-copyright sui beni culturali); nonché all’articolo di Simone Aliprandi “Tutela dei beni culturali: abbiamo un problema?” (Tutela dei beni culturali, un problema).