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e delle pene 95

§ XXXII.

Dei debitori.

La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente: il primo dovrebb’essere punito coll’istessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete; poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de’ cittadini, non è maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a’ suoi giudici, che o l’altrui malizia, o l’altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell’unico e tristo bene che gli avanza, di una nuda libertà, a provare le angosce de’ colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa, a pentirsi forse di quella innocenza, colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non era in sua balia di non offendere? leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza, che per lo più scintilla nell’animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per altri, e gli avvantaggiosi per noi! Gli uomini, abbandonati ai loro sentimenti i più ovvii, amano le leggi crudeli,