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e delle pene 27


è ancora conforme alla giustizia, che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò concessegli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da sè stesso. Pubblici sieno i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perchè l’opinione, che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perchè il popolo dica, noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele che richiedono simili istituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.


§ VIII.

Dei testimoni.

Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimoni, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della credibilità di lui non è che l’interesse ch’egli ha di dire o non dire il vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne; puerile l’applicatone degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed incorrente la nota d’infamia negl’infami, quando non abbiano alcun interesse di mentire.