Pagina:Barbaro, Camagna - Per Cannatà Girolamo, P. Lombardi, 1900.djvu/27


— 23 —

e confermando la sentenza, ma giammai rinviare per un nuovo giudizio la causa a questo Tribunale.

Nè si potrebbe osservare che la sentenza della Corte di Napoli ha carattere definitivo, e che questo Tribunale debba per necessità ottemperare e giudicare in merito come la Suprema Corte addì 16 Agosto ’99 sentenziava. È giurisprudenza costante e duratura del Supremo Collegio che definitiva sia soltanto la sentenza che decide in merito della causa e non già quella preparatoria come sarebbe la sentenza della Corte d’Appello in sede di rinvio, che rinvia a sua volta al Tribunale per il merito.

Dunque il Tribunale non è legato dalla sentenza della Corte di Napoli, ma riprende integro il suo dritto tal quale, come era prima che dessa fosse intervenuta, e siccome lo stesso magistrato non può rivenire su quanto ha definitivamente statuito in merito ad una imputazione, e siccome col giudizio definitivo del 13 Aprile 1898 fu dichiarata da questo Tribunale estinta l’azione penale a favore del Luigi Polimeni e del Paolo Caracciolo, così non resta che dichiarare a favore di costoro non essere luogo a penale procedimento.

Se così è, come non vi ha dubbio, inutile riuscirebbe procedere agl’interrogatorii degl’imputati ed al dibattimento, per poi venire a dichiarare quello che ora già si conosce, cioè estinta l’azione penale, oltre che l’imputato ha diritto anche di non lasciarsi interrogare quando l’azione penale non può esercitarsi contro di lui

Per tali motivi

Il Tribunale

Letto l’Art. 393 C. P. P.

Dichiara

non farsi luogo a penale procedimento contro Polimeni Luigi e Caracciolo Paolo perchè estinta l’azione penale».