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nel medio evo 7

«legem scriptam. De quo autem non est scriptum hoc nostrum consilium habeatur in quibusdam1».

VII. Furono coteste leggi in vigore nella maggior parte dell’Italia, fintantochè molte Provincie di essa furono agli oltramontani imperadori soggette. Allorquando però le città italiane incominciarono nel secolo xi a sottrarsi all’imperiale dominio, ed a governarsi a repubblicano reggimento, nuovi ordini tosto adottarono. Risuscitossi intanto nel secolo xii insieme colla coltura degli altri studi, anche quella delle leggi romane; la cognizione di queste, la trascuranza delle longobarde, che non si potevano e non si volevano più osservare nel nuovo ordine di cose, e la indipendenza particolare delle città principali d’Italia, diedero causa alla compilazione degli Statuti particolari, che da principio si formarono le città più cospicue, ed in fine anche i più oscuri villaggi; ed in tal guisa si accrebbe, e s’intralciò a dismisura la giurisprudenza, ed il modo di esercitarla.

VIII. «Da che (scrive il Muratori) insorsero nel secolo xii le leggi romane, e cominciò il gran sapere legale ad agitar cause civili, s’incominciò ancora ad inventar tutte le maniere possibili da tirare in lungo. Alcuni statuti talmente assistono al debitore, che quasi li direi composti da’ dottori, bisognosi anch’essi di pagare il più tardi che potessero i debiti propri. E con tante istanze e risposte, prove, riprove e decreti, sì fattamente s’ingrossano i processi scritti con tre parole per riga, che la spesa di essi, ag-

  1. Dissert. X sopra le Antichità Italiane. «Ne anche, prosegue l’Autore, si dee qui tralasciare una legge di Carlo Magno, cioè la 94, in cui si prescrive, ut nec Comes placitum habeat nisi jejunus; e nella legge 42, ut judices jejuni causas audiant et discernant. Sarà cura d’altri il cercare, se mai per avventura i Franchi, popolo germanico passato anche nelle Gallie, fosse allora così divoto di Bacco, come è da gran «tempo qualche parte della Germania. Da queste leggi al certo si può dedurre, che sotto Carlo Magno, tanto i Franchi dominatori che i Longobardi sudditi, amendue popoli germanici venuti in Italia, non istudiassero molto la sobrietà (Dissert. XXXI). Ottime disposizioni diede anche l’imparatore Lotario I, accio i giudici pro muneribus, et humana grafia justitiam non perventerent, aut differrent» (Ivi, Diss. X); e ben a ragione, poichè, siccome altrove osserva l’istesso Muratori: le donne, coi danari formano una sinfonia, che spesso fa danzare la giustizia, nei tribunali.