Pace di Vienna - 3 ottobre 1866

Regno d'Italia/Impero Austriaco

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Vienna, 3 ottobre 1866

Pace di Vienna fra Italia e Austria

In nome della Santissima ed indivisibile Trinità. Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria avendo risoluto di stabilire fra i loro Stati rispettivi una pace sincera e durevole:

Sua Maestà l'imperatore d'Austria avendo ceduto a Sua Maestà l'imperatore dei francesi il Regno Lombardo Veneto:

Sua Maestà l'imperatore dei francesi dal canto suo, essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'imperatore d'Austria hanno nominato per loro Plenipotenziari, cioè: Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Luigi Federico Conte di Menabrea, Senatore del Regno, Gran Cordone dell'Ordine militare di Savoia, cavalier dell'Ordine del merito civile di Savoia, grand' ufficiale dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, decorato della medaglia d'oro al valor militare, luogotenente generale, comandante generale del genio all'armata e presidente del Comitato dell'arma, ec. ec. ec.

Sua Maestà l'imperatore d'Austria, il signor Felice conte Wimpffen, suo ciamberlano attuale, inviato e ministro plenipotenziario in missione straordinaria, ec.

- I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. 1. Dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato vi sarà pace ed amicizia tra S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria, loro eredi e successori, loro Stati e sudditi respettivi in perpetuo.

Art. 2. I prigionieri di guerra italiani e austriaci saranno immediatamente restituiti dall'una e dall'altra parte.

Art. 3. S.M. l'Imperatore d'Austria, consente alla riunione del Regno Lombardo-Veneto al Regno d'Italia.

Art. 4. La frontiera del territorio ceduto è determinata dai confini amministrativi attuali del Regno Lombardo-Veneto. Una Commissione militare instituita dalle due potenze contraenti sarà incaricata di eseguire il tracciato sul terreno entro il più breve tempo possibile.

Art. 5. L'evacuazione del territorio ceduto e determinato dall'articolo precedente comincerà immediatamente dopo la sottoscrizione della pace. e sarà terminata il più breve tempo possibile, conforme agli accomodamenti combinati fra i Commissari speciali a questo effetto designati.

Art. 6. Il Governo Italiano prenderà a suo carico: 1. la parte del Monte Lombardo-veneto che rimase all'Austria in virtù della Convenzione conclusa a Milano nel 1860 per l'esecuzione dell'articolo 7 del trattato di Zurigo; 2. I debiti aggiunti al Monte Lombardo_Veneto dal 4 giugno 1859 fino al giorno della conclusione del presente trattato; 3. Una somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo, per la parte del prestito del 1854 riguardante la Venezia e per il prezzo del materiale da guerra non trasportabile. Il modo di pagare di tal somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo, sarà conforme al precedente del trattato di Zurigo, determinato in un articolo addizionale.

Art. 7. Una Commissione composta dei Delegati dell'Italia, dell'Austria e della Francia, procederà alla liquidazione delle differenti categorie enunciate nei due primi allinea dell'articolo precedente, tenendo conto delle ammortizzazioni effettuate e dei beni capitali d'ogni specie costituenti i fondi d'ammortizzazioni. Questa Commissione precederà al definitivo regolamento dei conti fra le Parti contraenti e fisserà l'epoca ed il modo di esecuzione della liquidazione del Monte Lombardo-Veneto.

Art. 8. Il Governo di S.M. il Re d'Italia succede nei diritti ed obbligazioni risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione austriaca per oggetti d'interesse pubblico concernenti specialmente il paese ceduto.

Art. 9. Il Governo Austriaco resterà obbligato al rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti del territorio ceduto, dai comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose nelle casse pubbliche austriache a titolo di cauzione, depositi o consegne. Similmente i sudditi austriaci, comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose che avranno versato delle somme a titolo di cauzione o depositi o consegne nelle casse del territorio ceduto saranno esattamente rimborsati dal Governo italiano.

Art. 10. Il Governo di S.M. il Re d'Italia riconosce e conferma in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata le concessioni delle vie ferrate accordate dal Governo austriaco sul territorio ceduto ed in special modo le concessioni risultanti dai contratti posti in essere in data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 23 settembre 1858. Il Governo Italiano riconosce e conferma parimenti le disposizioni della convenzione fatta il 20 novembre 1861 fra l'amministrazione austriaca e il Consiglio d'amministrazione della società delle ferrovie dello Stato del Sud Lombardo-Veneto e Centrali Italiane, così come la Convenzione fatta il 27 febbraio 1866 fra il MInistro Imperiale delle Finanze e del Commercio e la Società austriaca del Sud.

A datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, il Governo italiano è surrogato in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni risultanti per il Governo austriaco delle suddette convenzioni, per quanto riguarda le linee delle vie ferrate situate sul territorio ceduto. In conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo austriaco riguardo alle dette vie ferrate viene trasferito nel Governo italiano.

Art. 11. E' stabilito che l'incasso dei crediti risultanti dai paragrafi 12, 13, 14, 15 e 16 del contratto del 14 marzo 1856 non darà all'Austria alcun diritto di controllo e di sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio delle vie ferrate nel territorio ceduto. Il Governo italiano si impegna dal conto suo di dare tutte le informazioni che potrebbero essere richieste a questa cessione, dai concessionari a nome del Governo austriaco.

Art. 12. All'effetto di estendere alle strade ferrate della Venezia le prescrizioni dell'Art, 15 della convenzione del 27 febbraio 1866, le altre potenze contraenti si impegnano a stipulare, tostoché far si possa, di concerto con la Società delle strade ferrate austriache del Sud, una convenzione per la separazione amministrative ed economica dei gruppi delle vie ferrate venete ed austriache.

In Virtù della Convenzione del 27 febbraio 1866 la garanzia che lo Stato deve pagare alla Società delle strade ferrate austriache del Sud dovrà essere calcolata sulla base del prodotto lordo dell'insieme di tutte le linee venete e austriache attualmente concessa alla società. E' inteso che il Governo Italiano prenderà a suo carico la parte proporzionale di questa garanzia che corrisponde alle linee del territorio ceduto, e che per la valutazione di queste garanzie si continuerà a prendere per base l'insieme del prodotto lordo delle linee venete ed austriache concesse alla detta società.

Art. 13. I Governi d'Italia e d'Austria desiderosi di estendere i rapporti fra i due Stati, si impegnano a facilitare le comunicazioni per via ferrata e a favorire la creazione di nuove linee onde congiungere fra loro le reti italiane e austriache. Il Governo di S.M.I.R. Apostolica promette inoltre di affrettare, per quanto far si possa, il compimento della linea del Brennero destinata a unire la vallata dell'Adige con quella dell'Inn.

Art. 14. Gli abitanti originari del territorio ceduto godranno, per lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, piena ed intera facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati di S.M.I.R. Apostolica, nel qual caso la qualità di sudditi austriaci sarà loro mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto.

La stessa facoltà è reciprocamente accordata agli individui originari del territorio ceduto e stabiliti negli Stati di S.M. l'Imperatore d'Austria. Gli individui i quali profitteranno delle presenti disposizioni non potranno essere; per fatto di tale scelta, inquietati né da una parte né dall'altra nelle loro persone o beni situati nei rispettivi Stati.

Il termine di un anno viene portato a due anni per quegli individui originari del territorio ceduto che, all'epoca dello scambio delle ratificazioni del presente trattato, si troveranno fuori del territorio della monarchia austriaca. La loro dichiarazione potrà essere ricevuta dalla missione austriaca più vicina o dall'autorità superiore di una provincia qualunque della monarchia.

Art. 15. I sudditi Lombardo-Veneto facenti parte dell'armata austriaca verranno immediatamente liberati dal servizio militare e rinviati alle loro case. Resta convenuto che quelli i quali dichiareranno di rimanere al servizio di S.M.I.R Apostolica, potranno farlo liberamente senza venire inquietati per questo motivo, sia nella loro persona che nelle loro proprietà.

Le stesse garanzie sono assicurate agli impiegati civili originari del Regno Lombardo-Veneto che manifestano l'intenzione di restare al servizio dell'Austria. Gli impiegati civili originari del Regno Lombardo-Veneto avranno la scelta, sia di rimanere al servizio dell'Austria, sia di entrare nell'amministrazione italiana, nel qual caso il Governo di S.M. il Re d'Italia s'obblighi a collocarli in funzioni analoghe a quelle che disimpegnavano od a fissare loro delle pensioni, il cui importo verrà stabilito secondo le leggi e i regolamenti austriaci

Resta convenuto che gli impiegati di cui trattasi verranno assoggettati alle leggi e regolarmente disciplinari dell'Amministrazione Italiana.

Art. 16. Gli ufficiali di origine italiana, che trovasi attualmente a servizio dell'Austria, avranno la scelta di rimanere al servizio di S.M.I.R. Apostolica, o d'entrare nell'armata di S.M. il Re d'Italia con i medesimi gradi che occupano nell'armata austriaca, sempreché ne facciano la domanda nel termine fisso di sei mesi a partire dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. 17. Le pensioni civili e militari liquidate regolarmente, e che erano a carico delle casse pubbliche del Regno Lombardo-Veneto continueranno a rimanere acquisite ai loro titolari, e, se é il caso, alle loro vedove o figli, e verranno in avvenire pagate dal governo di S.M. Italiana. Tale stipulazione viene estesa ai pensionati civili e militari, come pure alle loro vedove e figli, senza distinzione d'origine, i quali conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto ed i cui stipendi, pagati fino al 1814 dal Governo delle Province Lombardo-Venete di quell'epoca, caddero allora a carico del Tesoro austriaco.

Art. 18. Gli archivi dei territori ceduti, contenenti i titoli di proprietà, i documenti amministrativi e di giustizia civile, come pure i documenti politici e storici dell'antica repubblica di Venezia, verranno consegnati nella loro integrità ai Commissari che saranno designati a tale scopo, ai quali verranno del pari consegnati gli oggetti d'arte e di scienza specialmente relativi al territorio ceduto.

Reciprocamente, i titoli di proprietà, documenti amministrativi e di civile giustizia, concernenti i territori austriaci, che potessero trovarsi negli archivi dei territori ceduti, verranno rimessi nella loro integrità ai Commissari di S.M.I.R. Apostolica. I Governi d'Italia e d'Austria si vincolano a comunicarsi reciprocamente, dietro domanda delle autorità superiori amministrative, tutti i documenti e le informazioni relative agli affari concernenti sia il territorio ceduto sia i paesi contigui.

Essi si vincolano pure a lasciare prendere copia autentica dei documenti storici e politici che potessero interessare i territori rimasti rispettivamente in possesso dell'altra Potenza contraente, e che nell'interesse della scienza, non potranno essere divisi dagli archivi ai quali appartengono.

Art. 19. Le due alte Potenze contraenti si obbligano ad accodare reciprocamente le maggiori possibili facilitazioni doganali agli abitanti limitrofi dei due paesi per l'usufrutto delle loro proprietà e l'esercizio delle loro industrie.

Art. 20. I trattati e le convenzioni che vennero confermati dall'art. 17 del Trattato di pace sottoscritto a Zurigo il 10 novembre 1859 torneranno provvisoriamente in vigore per un anno e verranno estesi a tutti i territori del Regno d'Italia. Nel caso che questi trattati o convenzioni non venissero denunziati tre mesi avanti lo spirar di un anno dalla data dello scambio delle ratificazioni, essi rimarranno in vigore e così d'anno in anno. Tuttavia le due alte Potenze contraenti si obbligano a sottoporre nel termine di un anno tali trattati e convenzioni ad una revisione generale per apportarvi di comune accordo le modificazioni che si reputeranno conformi all'interesse dei due paesi.

Art. 21. Le due alte Potenze contraenti riservano d'entrare, tostoché potranno farlo, in negoziati per conchiudere un trattato di commercio e di navigazione sulle basi le più larghe per facilitare reciprocamente le transazioni fra i due paesi.

frattanto, e per il tempo fissato nell'articolo precedente, il Trattato di commercio e di navigazione del 18 ottobre 1851 rimarrà in vigore e verrà applicato a tutto il territorio del Regno d'Italia.

Art. 22. I Principi e le Principesse di casa d'Austria, come pure le Principesse che entrarono nella Famiglia Imperiale per via di matrimonio, rientreranno, facendo valere i loro titoli, nel pieno ed intero possesso delle loro proprietà private, tanto mobili quanto immobili, di cui potranno godere e disporre senza venir molestati in modo alcuno nell'esercizio dei loro diritti. Sono tuttavia riservati tutti i diritto dello Stato e dei particolari, da farsi valere con i mezzi legali.

Art. 23. Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli animi, S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria dichiarano e promettono che, nei loro territori rispettivi, vi sarà piena ed intera amnistia per tutti gli individui compromessi in occasione degli avvenimenti politici avvenuti nella Penisola fino a questo giorno. In conseguenza, nessun individuo di qualunque classe o condizione potrà essere processato, molestato, o turbato nella persona o nella proprietà o nell'esercizio dei suoi diritti a cagione della sua condotta e delle sue opinioni politiche.

Art. 24. Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Vienna nello spazio di quindi giorni o più presto se fare si può. In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto Vienna il tre del mese d'ottobre dell'anno mille ottocento sessantasei.

L.S.: L.F. MENABREA
L.S.: WIMPFFEN

ARTICOLO ADDIZIONALE

Il Governo di S.M. il Re d'Italia s'impegna verso il governo di S.IR Apostolica ad effettuare il pagamento di trentacinque milioni di fiorini, valuta austriaca, equivalente ad ottantasette milioni e cinquecentomila franchi, stipulati dall'art. 6 del presente trattato nel modo ed alle scadenze qui appresso determinate.

Sette milioni saranno pagati in danaro contante mediante sette mandati o buoni del tesoro all'ordine del governo austriaco, ciascuno di un milione di fiorini, pagabili a Parigi al domicilio di uno dei primari banchieri o di un istituto di credito di prim'ordine, senza interessi, allo spirare del terzo mese dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato, e saranno rimessi al plenipotenziario di S.M.I.R al momento dello scambio delle ratifiche.

Il pagamento di ventotto milioni di fiorini residuali avrà luogo a Vienna in denaro contante, mediante dieci mandati o buoni del tesoro all'ordine del governo austriaco, pagabili a Parigi in ragione di due milioni ed ottocentomila fiorini, valuta austriaca, ciascuno scadenti di due mesi in due mesi successivi. Questi dieci mandati o buoni del tesoro saranno parimenti rimessi al Plenipotenziario di S.M.I.R. al momento dello scambio delle ratifiche.

Il primo di questi mandati o buoni del tesoro scadrà due mesi dopo il pagamento dei mandati per sette milioni di fiorini qui sopra stipulati.

Per questo termine, come tutti i termini seguenti, gli interessi saranno calcolati al 5%, partendo dal primo giorno del mese che seguirà lo scambio delle ratifiche del presente Trattato. Il pagamento degli interessi avrà luogo a Parigi alla scadenza di ogni mandato o buono del tesoro.

Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e valore che se fosse inserito parola per parola nel Trattato di oggi.

Vienna, 3 ottobre 1866

L.S.: L.F. MENABREA
L.S.: WIMPFFEN