Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XIV
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. XIV - Della elettione dei Calcatori.
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Della elettione dei Calcatori.
CAP. XIV.
D
Evesi per anco ogni dieci anni, o manco ad arbitrio delli Magnifici Consiglieri del detto Comune, o della maggior parte di essi de eleggere per gli Huomini del detto Conseglio otto Huomini del detto Comune esperti, idonei, & sufficienti i quali devono esser balottati nel detto Conseglio, alla cui elettione, & balottatione non intervenghino i Consiglieri della Squadra, nella quale haverassi da eleggere i detti, & balottare, mà siano eletti, & balottati dalle altre trè Squadre, & quelli quattro, che saranno Superiori de balotte restino Calcatori del Comune così però che vi sia un Calcatore per ogni Squadra. I quali Calcatori possino, & devono diligentemente cercare, & investigare, se i Beni, & Comunali di detto Comune, vie, strade, & incessi fossero da alcuna persona di detto Comune occupate, ò chiuse. Et mentre faranno l’Officio loro devono havere con essi loro il libro, & scritture delli calcamenti fatti per i Calcatori passati, & secondo i detti libri, & scritture, o altri legitimi inditij fardette calcationi sforzando gli occupatori dei detti Beni, Strade, Vie, incessi, con Sciepi, o con muraglie à ridurli in primo stato. I quali Calcatori devono far citare, o ammonire i detti occupatori avanti che rinovino cosa alcuna acciò possino esser presenti alle dette calcationi, e se alcuno dei detti occupatori facessero resistenza, ò impedissero che non si facessero dette Calcationi, & ridur le cose in pristrino sia data notitia delle predette cose à gli Huomini del detto Conseglio, i quali possino deliberare, & ordinare quello, che à loro, o alla maggior parte di essi parerà, & piacerà, alla cui deliberatione ogni uno sia obligato starvi, & detti Calcatori siano prima obligati giurare nel detto Consiglio che senza patione alcuna di odio, di preghiere, di prezzo, o favore giustamente, & fedelmente faranno l’officio loro, & habbino dal detto Comune per suo salario soldi dieci Imperiali per ogni giorno che saranno impiegati à calcare come di sopra, intendendo però di giorno intiero, o quasi intiero.