Dei Sacerdoti del Monastero. CAP. 62.°

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Dei Sacerdoti del Monastero. CAP. 62.°
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Dei Sacerdoti del Monastero.

CAP. 62.°


Se qualche Abbate bramerà di fare ordinare un prete o un diacono, scelga tra i suoi chi sia degno di esercitare il Sacerdozio. Colui poi che sarà ordinato si guardi dall’arroganza e dalla superbia, né ardisca ingerirsi in nulla, se non in quello che gli è comandato dall’Abbate; e sappia, ch’egli deve essere molto più soggetto alla disciplina regolare. Nè per causa del sacerdozio si dimentichi dell’obbedienza alla Regola e della disciplinatezza; ma ogni dì più profitti nella via del Signore. Egli poi tenga sempre il posto che ebbe nel tempo del suo ingresso in monastero, salvo quando ministra all’altare; o che per elezione della Comunità e volere dell’Abbate si voglia promuoverlo in considerazione del merito della buona vita. Esso però sappia, che deve eseguire la Regola [p. 116 modifica]prescritta dai Decani o dai Prepositi. Che se diversamente avrà osato di fare, non sia trattato come sacerdote, ma come ribelle; e se spesso ammonito non si sarà corretto, anche il Vescovo sia chiamato perchè vegga il tutto. E se neanche con questo mezzo si sarà emendato, venute in chiaro le di lui colpe, sia cacciato dal Monastero; se però sia tale la sua pertinacia che non voglia assoggettarsi ed obbedire alla Regola.