La fine di un Regno (1909)/Parte III/Documenti vol. II/II

Documento II

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Documento II, volume II, cap. II.


Progetto di Statuto
fatto comporre dal generale Carlo Filangieri
e redatto da Giovanni Manna.


Ricordevoli delle generose intenzioni del Nostro Augusto Genitore, che primo in Italia diede l’esempio degli ordini rappresentativi, quantunque la forza degli avvenimenti lo costringesse a sospenderne l’attuazione, considerando che le gravi ragioni d’impedimento possono stimarsi cessate, ci siamo col Divino aiuto e nella pienezza de’ Nostri poteri, determinati a richiamare i Nostri amatissimi sudditi al godimento di quelle istituzioni, con cui si governano oggi la più parte delle nazioni civili in Europa.

Nel prendere questa importante risoluzione, Noi ci siamo confidati principalmente nel senno e devozione dei Nostri popoli, i quali concorrendo con Noi nel desiderio d’iniziare una nuova èra di prosperità nazionale, riceveranno certamente con gratitudine la nuova forma che ci siamo risoluti di dare al nostro Statuto; e che senza allontanarci dalle basi delle leggi organiche del Regno, ci assicura le principali condizioni dell’ordine rappresentativo.

La continua e franca discussione di un largo Consiglio di Stato manterrà in tutto il suo splendore l’iniziativa Sovrana, e conserverà il movimento e la vita governativa dove più conviene che sieno, cioè intorno a Noi e a’ Nostri Ministri.

Un Senato composto dei più gravi e distinti personaggi del Paese, è destinato a dare alla Legislatura una base solida, ed un sicuro punto di appoggio, potendosi trovare all’occorrenza ne’ suoi eccezzionali poteri una riserba salutare da somministrare aiuti efficaci al Governo e alla Camera elettiva.

Finalmente il Corpo Legislativo non mancherà dei suoi veri ed essenziali poteri, essendo da Noi chiamato a discutere e votare le leggi, a discutere e votare le imposte, e ad esaminare ed acclarare i conti dello Stato. L’importanza di queste attribuzioni non è menomata punto da certi temperamenti indispensabili a rendere tranquille e mature le discussioni, ed a crescere decoro e sicurezza al primo Corpo deliberante dello Stato.

La Nostra fiducia, lo ripetiamo, è nel senno e devozione dei Nostri Popoli, di cui ricordiamo con amore le lunghe prove di fedeltà. Ma più ancora Noi fidiamo nella coscienza delle Nostre intenzioni e nel Supremo aiuto della Divina Provvidenza, nel cui Nome ci siamo risoluti a sanzionare e promulgare il presente Statuto:

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Cap. I.

Disposizioni generali.


Art. 1. — La persona del Re è sacra ed inviolabile. Egli governa per mezzo dei suoi Ministri, del Consiglio di Stato, del Senato e del Corpo legislativo.

Art. 2. — Il Re comanda le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace e di allenza; fa i trattati di commercio, i quali han forza di legge per le modifiche di tariffe in essi stipulate. Nomina a tutti gl’impieghi dell’Amministrazione pubblica: fa i decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi.

Egli solo ha la iniziativa delle leggi. La giustizia si amministra in suo nome. Egli esercita il diritto di grazia e di amnistia. Egli sanziona e promulga le leggi ed i Senato-consulti.

Il Re ordina ed autorizza tutti i lavori di pubblica utilità, e tutte le imprese d’interesse generale. Laddove importino obblighi e sussidi del Tesoro, una legge sarà necessaria per approvare il credito prima di mettersi in esecuzione.

Soltanto pei lavori di conto dello Stato, non suscettivi di concessione, i crediti possono essere aperti per urgenza come straordinari, per essere sottopposti al Corpo legislativo nella prima sessione.

Il Re ha il diritto di dichiarare lo stato d’assedio in una o più provincie del Regno, salvo a riferirne al più presto possibile al Senato, il quale può proporne la cessazione, qualora gliene parrà cessato il bisogno, Le conseguenze dello stato d’assedio debbono essere dichiarate con una legge.

Il Re presiede, quando lo crede conveniente, il Senato ed il Consiglio di Stato.

Art. 3. — La difesa del Regno e della Corona è affidata allo esercito nazionale. Non potrà servire sotto le bandiere alcuna milizia estera, se non nella proporzione dei sussidi, che il Corpo legislativo credesse utile votare particolarmente a questo oggetto.

Art. 4. — Il potere legislativo è esercitato congiuntamente dal Re, dal Senato e dal Corpo legislativo.

Art. 5. — I Ministri, i membri del Consiglio di Stato, del Senato, del Corpo legislativo, gli uffiziali di terra e di mare, i magistrati ed i funzionari pubblici, prestano giuramento nei seguenti terminii: Giuro fedeltà al Re ed obbedienza allo Statuto.

Art. 6. Il Senato stabilisce l’ammontare della lista civile per la durata di ciascun Regno.

Art, 7. — Rimanendo come sono state finora comuni per la [p. 103 modifica]Sicilia di qua e di là dal Faro le spese della lista civile, della guerra e marina e del Corpo diplomatico, la rata a carico della Sicilia di là dal Faro rimane limitata a soli 4 milioni di ducati annuali, che saranno portati in introito dello Stato-discusso della Sicilia di qua dal Faro.

Art. 8. — Il Re nel convocare il Senato ed il Corpo legislativo per le loro ordinarie sessioni in ciascun anno, determinerà col medesimo decreto di convovazione, se le sessioni debbono aver luogo in Napoli o in Palermo.


Cap. II.

Del Senato del Regno.


Art. 9. — Il Senato è composto di membri scelti e nominati dal Re, fra gli alti funzionari dello Stato, fra grandi proprietari del Regno, e fra le maggiori notabilità del Clero, della Nobiltà, delle scienze, delle lettere e del commercio. Il numero non potrà eccedere 60 per la Sicilia di qua dal Faro, e 20 per la Sicilia di là dal Faro. Pel primo anno il numero non sarà minore di 48 per la prima e di 16 per la seconda.

Art. 10. — La carica di Senatore è a vita ed inamovibile. Una dotazione annua di duc. 3000 è annessa alla dignità di Senatore. I soldi, pensioni ed averi di ogni specie saranno imputati nella suddetta dotazione.

Art. 11. — Il Presidente e Vicepresidenti saranno nominati dal Re fra i senatori. L’assegnamento del Presidente durante l’anno sarà di duc. 6000, imputandosi, come sopra, soldi, pensioni ed averi di ogni specie.

Art. 12. — Il Re convoca e proroga il Senato. La durata delle due sessioni ordinarie sarà la stessa di quelle annuali del Corpo legislativo.

Le sedute del Senato non sono pubbliche, ed i verbali delle sue sessioni non potranno essere pubblicati per le stampe, salvo che il Senato medesimo a maggioranza di due terzi non giudichi doversi fare eccezione a questa regola.

Art. 13. — Il Senato è il custode delle leggi organiche e fondamentali del Regno. Nessuna legge può essere promulgata prima di essere sottoposta alla sua approvazione. Esso può rifiutarla a tutte quelle leggi che portassero offesa alla religione, alla morale, allo Statuto, alla sicurezza individuale, alla inviolabilità della proprietà, all’uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, alla difesa ed integrità del territorio nazionale.

[p. 104 modifica]Art. 14. — Il Senato regola per via di Senato-consulti tutto ciò che non è stato preveduto dal presente Statuto, e che può essere stimato necessario alla sua attuazione, e specialmente la elezione de’ Deputati al Corpo legislativo, l’esercizio della stampa, la responsabilità ministeriale, le guarentigie personali dei membri del Corpo legislativo e del Senato medesimo. Spiega e dichiara allo stesso modo il senso degli articoli del presente Statuto, che potessero dar luogo ad interpretazione.

Art. 15. — I Senato-consulti saranno sottopposti all’approvazione sovrana. Il Re approvandoli li promulga in Suo nome.

Art. 16. — Il Senato può annullare tutti gli atti, che o dal Governo, o dal Corpo legislativo o dai particolari gli saranno denunziati come lesivi alle leggi organiche e fondamentali del Regno. Il diritto di petizione si esercita solamente presso il Senato. Niuna petizione può essere presentata al Corpo legislativo. Un Consigliere di Stato, nominato dal Re, riferirà al Senato sulle posizioni che il Senato avrà rimesso allo esame dei Ministri.

Art. 17. — I Ministri non possono essere messi in stato di accusa se non che dal Senato, il quale con Senato-consulto approvato dal Re stabilirà le norme e la competenza per giudizi di tal fatta.

Art. 18. Il Senato può con rapporto indirizzato al Re presentare le basi dei progetti di legge, che giudicherà di un grande interesse nazionale.

Art. 19. — Il Senato può proporre delle modifiche al presente Statuto, che con l’approvazione del Re potranno essere presentate alla discussione e deliberazione del Corpo legislativo.

Art. 20. — In caso di scioglimento del Corpo legislativo, e fino alla nuova convocazione, il Senato provvede sulle proposte del Governo, a tutto ciò che può occorrere all’andamento del Governo medesimo.


Cap. III.

Del Corpo legislativo.


Art. 21. — Il Corpo legislativo è composto di Deputati eletti dai collegi elettorali di ciascun distretto del Regno, nelle forme e modi che saranno determinati con un decreto del Senato approvato dal Re. Per la convocazione del primo Corpo legislativo un decreto del Re stabilirà provvisoriamente le norme delle elezioni.

Art. 22. — Il numero dei Deputati sarà calcolato alla ragione di due per ogni distretto amministrativo del Regno, salvo le eccezioni, [p. 105 modifica]che saranno indicate per Napoli, Palermo ed altri distretti di Sicilia di qua e di là dal Faro.

Art. 23. — I Deputati sono nominati per 6 anni, La prima nomina cesserà di dritto appena approvato il Senato-consulto definitivo per le elezioni. I Deputati al Corpo legislativo riceveranno durante le sessioni ordinarie e straordinarie una indennità di duc. 5 per ciascun giorno, oltre una indennità di duc. 150 per spese di viaggio. Il doppio delle indennità per spese di viaggio sarà attribuito a quelli Deputati del Corpo legislativo, che dovranno trasferirsi dal continente nell’isola o dall’isola nel continente.

Art 24. — Il Decurionato di ciascun Comune forma e discute le liste degli elettori e degli elegibili. Gli elettori riuniti in collegio elettorale, sul capoluogo del Distretto, procederanno a maggioranza ed a scrutinio segreto alla elezione dei Deputati del Distretto medesimo. Agli elettori sarà attribuita una conveniente indennità di viaggio.

Art. 25. — Sono elettori tutti i nazionali che abbiano il pieno esercizio dei diritti civili, che sieno domciliiati da 6 anni almeno in uno dei comuni del distretto, che abbiano compiuto i 25 anni di età, che non sieno in istato di fallimento, nè sottoposti a nessun giudizio criminale, e che posseggano una rendita imponibile non minore di duc. 40 annuali.

Art. 26. — Sono elettori senza bisogno della suddetta rendita tutti i Decurioni, Sindaci ed Eletti in esercizio, gli impiegati al ritiro con pensione non minore di annui duc. 100, gli uffiziali militari che godono una pensione di ritiro, gli ecclesiastici meramente secolari, i membri ordinari delle Reali Accademie e Società Economiche del Regno, i titolari cattedratici delle Regie Università, Licei e Collegi del Regno, e laureati dalle Regie Università, che esercitino, da 5 anni almeno, una professione liberale, ed i commercianti aventi per conto proprio uno stabilimento di manifatture e di commercio per cui si paghi almeno un fitto di duc. 50 annui nolle Comuni, di duc. 100 neì capoluoghi di Provincia, e di duc. 200 in Napoli e in Palermo.

Art. 27. — Sono elegibili tutti quelli che avendo i requisiti espressì nell’art. 25 abbiano compiuta l’età di anni 30, e posseggano una rendita imponibile non minore di annui duc. 240.

Art 28. — Sono elegibili senza bisogno della suddetta rendita i membri ordinari delle tre R. Accademie, i titolari delle Regie università, i laureati delle Università suddette, che da 10 anni almeno esercitano una professione liberale, i militari dal grado di maggiore in sopra, i componenti dell’Ordine giudiziario dal grado di Giudici di Tribunale Civile in sopra.

Art. 29. — Gl’Intendenti, i Segretari Generali, i Sottointendenti in funzione non possono essere elegibili. I Deputati che accettino [p. 106 modifica]un pubblico impiego, o una promozione nella carica che posseggono, durante le loro funzioni non possono continuare senza sottopporsi allo sperimento della rielezione.

Art. 30. — Il Corpo legislativo discute e vota i progetti di legge e le imposte.

Art. 31. — Gli Stati-discussi d’introito e di esito da presentarsi in ciascun anno alle deliberazioni del Corpo legislativo, saranno stampati a cura del Ministero delle Finanze, prima dell’apertura delle sessioni. Gli Stati-discussi delle spese porteranno le loro divisioni e suddivisioni amministrative per capitoli e per articoli. Il voto del Corpo legislativo avrà luogo per ministeri. La ripartizione del credito attribuito a ciascun Ministero per capitoli, è regolata per via di Decreto del Re, inteso il Consiglio di Stato, Sono similmente autorizzate per via di decreti del Re, inteso il Consiglio di Stato, le inversioni da un capitolo all’altro.

Queste ripartizioni sono applicabili agli Stati-discussi dell’anno.

Art. 32. — A cura anche del Ministero delle Finanze saranno stampati alla chiusura di ciascun esercizio i rendiconti generali da essere presentati ed acclarati dal Corpo legislativo. Saranno stampati non più tardi del 1° ottobre di ciascun anno per l’ultimo esercizio chiuso.

Art. 33. — Ogni emendamento di progetti di legge che venisse adottato dalla commissione incaricata dell’esame di tali progetti, dovrà senza altra discussione essere rimesso per mezzo del Presidente del Corpo legislativo al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato lo rigetta, l’emendamento non potrà essere sottomesso alla deliberazione del Corpo legislativo.

Art. 34. — Le sessioni ordinarie del Corpo legislativo durano tre mesi, Le sue sedute sono pubbliche, ma la domanda di cinque membri basta per costituirsi in comitato segreto.

Art. 35. — Le sedute del Corpo legislativo potranno essere pubblicate per la stampa, ma con la semplice riproduzione del verbale compilato a cura del presidente, ed inserito nel giornale officiale del Regno. Una commissione composta dal Presidente suddetto e dai presidenti delle sezioni, esaminerà il verbale suddetto prima d’essere pubblicato. Il voto del presidente del Corpo legislativo è preponderante in caso di parità. Le operazioni e votazioni del Corpo legislativo non possono in altra guisa essere attestate, che per mezzo del verbale suddetto.

Art. 36. — Il presidente e vicepresidenti del Corpo legislativo sono nominati annualmente dal Re fra i Deputati medesimi. Il presidente del Corpo legislativo riceverà l’annuo assegnamento di duc. 6000.

Art. 37. — I Ministri non possono essere membri del Corpo legislativo.

[p. 107 modifica]Art. 38. — Il Re convoca, proroga e diacioglie il Corpo legislativo.

In caso di scioglimento il nuovo Corpo legislativo sarà convocato ra sei mesi.


Cap. IV.

Del Consiglio di Stato.


Art. 39. Il Consiglio di Stato si compone di Consiglieri di Stato ordinarii al numero di 12 per la Sicilia di qua dal Faro, e di 6 per la Sicilia di là dal Faro, di Consiglieri di Stato straordinarii che non saranno più di 8 per la prima e di 4 per la seconda, e di Consiglieri di Stato onorari, che non saranno più di 10 per la prima, di 5 per la seconda. Ci saranno inoltre 12 relatori con soldo e 12 uditori, dei quali 4 con soldo ed 8 senza soldo, da nominarsi per concorso sì gli uni che gli altri.

Art. 40. — La qualità di Consigliere di Stato ordinario e straordinario e di relatore del Consiglio di Stato, è incompatibile con quella di Senatore o di Deputato al Corpo legislativo. I Consiglieri di Stato ordinarii non possono neppure occupare altra carica pubblica con soldo. Non di meno gli uffiziali generali di terra e di mare possono essere Consiglieri di Stato ordinarii, considerandosi in missione per tutta la durata delle loro funzioni in Consiglio di Stato, conservando la loro anzianità.

Art. 41. — I Consiglieri di Stato ordinarii sono nominati dal Re e da lui rivocabili. X1 Consiglieri di Stato straordinari sono scelti dal Re fra gli alti funzionari dello Stato per dovere senza altro soldo e indennità intervenire con voto deliberativo nelle assemblee generali del Consiglio di Stato. Finalmente il titolo di Consigliere di Stato onorario è conferito dal Re ad altri funzionari pubblici fuori, attività, e che con speciale ordine del Re potranno essere chiamati a intervenire con voto deliberativo nelle suddette assemblee generali.

Art. 42. — I Consiglieri di Stato ordinarii godranno un soldo di annui duc. 2600. I relatori di annui duc. 600, e gli Uditori un soldo di annui duc. 800.

Art 43. — I Ministri di Stato interverranno con voto deliberativo, e prendono grado e posto nel Consiglio di Stato.

Art. 44, — Il Re può presedere il Consiglio di Stato. Egli nomina il Presidente ordinario del Consiglio medesimo, il quale può presedere anche quando lo crede conveniente ciascuna sezione del Consiglio.

[p. 108 modifica]Art. 45. — Il Consiglio di Stato è incaricato di redigere, dietro gli ordini del governo, i progetti di legge e di regolamenti di amministrazione pubblica, e di risolvere le questioni che si elevano in materia di amministrazione ordinaria e contenziosa.

Art. 46. — Il Consiglio di Stato sostiene a nome del Governo la discussione dei progetti di legge dinanzi al Senato ed al Corpo legislativo. I Consiglieri, che dovranno prendere la parola a nome del Governo, sono designati dal Re.

Art. 47. — Uno speciale decreto del Re stabilirà la ripartizione e attribuzione delle Sezioni, ed il Servizio interno del Consiglio di Stato.


Disposizioni generali.


Art. 48. — Le disposizioni dei Codici delle Due Sicilie e tutte le leggi e decreti pubblicati finora, che non sieno in contraddizione col presente Statuto, si conserveranno in vigore, fino a che non sieno legalmente abolili o modificati.