L.cost. 12 aprile 1989, n. 3 - Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 1 del 1972, durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle altre Regioni a statuto speciale. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta

Parlamento italiano

1989 diritto diritto L.cost. 12 aprile 1989, n. 3 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 1 del 1972, durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle altre Regioni a statuto speciale. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta
1989

12 aprile 1989, n. 3, in materia di Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 1 del 1972, durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle altre Regioni a statuto speciale. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta


TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE

Art. 1.

  1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, già sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
    "L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni.
    Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
    Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
    La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
    I deputati regionali rappresentano l'intera regione".

Art. 2.

  1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
    "Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
    Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
    Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
    Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".

Art. 3.

  1. Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:
    "Il consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati".

Art. 4.

  1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:
    "Art. 18. - Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
    Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
    Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
    Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
  2. Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

Art. 5.

  1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, già articolo 21 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:
    "Art. 27. - Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
    La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.
    Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
    Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
    Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".

Art. 6.

  1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 7.

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.