L. 8 luglio 1956, n. 782 - Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna in istituti tecnici femminili
Questo testo è incompleto. |
L. 8 luglio 1956, n . 782 .
Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili.
Art. 1. Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti. Nulla è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna .
Art. 2. Gli istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attivit tecniche pi— proprie della donna. Essi hanno di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attivit e alle particolari esigenze della vita economica.
Art. 3. Il corso degli studi negli istituti tecnici femminili ha la
durata di un quinquennio.
Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti
insegnamenti:
Religione Educazione
Italiano
Storia
Geografia
Scienze
naturali Chimica
Merceologia
Pedagogia
Storia
dell'Arte
Lingua straniera
Disegno
Matematica
Contabilità
Fisica
Educazione fisica
civica, legislazione e servizi sociali
Igiene e Puericultura
Economia domestica
Esercitazioni pratiche.
Le materie d'insegnamento teorico e pratico degli indirizzi
specializzati sono determinate a norma dell'art. 10 del regio
decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2
giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica
promosso dal Ministero della pubblica istruzione.
Gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo
generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 4. Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per la abilitazione professionale alle attivit tecniche femminili e si consegue il relativo diploma. Non possono essere ammesse a tale esame le alunne che non abbiano frequentato almeno l'ultimo anno del corso.
Art. 5. I diplomi di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici
femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi
di concorso alle quali d adito il diploma di abilitazione delle
scuole di magistero professionale per la donna.
I diplomi predetti, in quanto titoli di studio di istituti
medi di istruzione di secondo grado, hanno gli stessi effetti
professionali riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli
di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.
Tutte le immatricolazioni all'Universit effettuate con
riserva sul fondamento della legge 10 dicembre 1953, n. 934,
prorogata dalla legge 15 maggio 1954, n. 245, sono convalidate.
Art. 6. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione di cui all'art. 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sar altres? determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.
Art. 7. La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato art. 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.
Art. 8. Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, numero 889, eccezion fatta per l'ultimo comma dell'art. 54 e per l'ultimo comma dell'art. 61.
Art. 9. Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole
di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di
entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai
concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo
nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli istituti
tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio
di un'apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica
istruzione.
Il personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole
professionali femminili annesse alle scuole di magistero
professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette
e che, per l'attivit svolta, abbia dimostrato una adeguata
preparazione e una particolare capacit didattica, potr essere
inquadrato nei ruoli degli istituti femminili, su proposta
motivata dal Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e
previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per la
pubblica istruzione, la quale sottoporr il suddetto personale a
colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.
Con analoga procedura viene inquadrato il personale insegnante
di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse che, per
effetto di concorso, sia stato assunto nei ruoli speciali
transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.
Il personale inquadrato nel ruolo degli istituti tecnici
femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di
stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923,
n. 1054.
Il personale non inquadrato nonché‚ quello di ruolo speciale
transitorio continua ad appartenere al proprio ruolo restando
temporaneamente a prestare servizio negli istituti tecnici
femminili. Esso può peraltro essere trasferito nelle scuole
professionali femminili isolate e in altri tipi di scuole in
cui, per legge, è previsto il passaggio (3).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 agosto 1956, n. 192.