L. 4 maggio 2007, n. 56 - giorno della memoria

Parlamento italiano

2007 diritto diritto L. 4 maggio, n. 56 - Giorno della memoria Intestazione 1 luglio 2012 25% Da definire

Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
2007
G.U. di pubblicazione: n. 103 del 5 maggio 2007
Documenti collegati:
Legge 4 maggio 2007, n. 56, in materia di Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice


"Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice "


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2007


Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale "Giorno della memoria", al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice.

2. In occasione del "Giorno della memoria" di cui al comma 1, possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.