Codice penale/Libro II/Titolo IX-bis

Titolo IXbis: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI (titolo inserito ex art. 1, 1. 20-7-2004)

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Titolo IXbis: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI (titolo inserito ex art. 1, 1. 20-7-2004)
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Art. 544 bis Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.

Art. 544 ter Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544 quater Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo il fatto costituisca reato più grave, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con al reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544 quinquies Divieto di combattimento tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1)se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate
2)se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni
3)se il colpevole cura la ripresa o le registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso di reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e per anche tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena di applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti o nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dai casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulla competizioni è punito con al reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544 sexies Confisca e pene accessorie

Nel caso di condanna, o di applicazione delle pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per o delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quarter e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.