Codice civile/Libro III/Titolo III

Libro Terzo - Titolo III: Della superficie

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Libro Terzo - Titolo III: Della superficie
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Art. 952 Costituzione del diritto di superficie

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643). Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Art. 953 Costituzione a tempo determinato

Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).

Art. 954 Estinzione del diritto di superficie

L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’art. 2816. I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine (999). Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie. Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti, 2816).

Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840).

Art. 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni

Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni (821) separatamente dalla proprietà del suolo