Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 46

Bollettino N. 46

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Bollettino N. 45 Bollettino N. 47
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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 46.

EDIZIONE OFFICIALE


443 Ordine del giorno del Ministro della guerra sui mezzi di trasporto — pag. 115.

444 Ordinanza del Triumvirato colla quale si sospende la vendita degli oggetti depositati in pegno al Sacro Monte di Pietà per somme non superiori agli scudi trenta - ivi.

445 Proclama del Triumvirato alle Romane per avvertirle che ove le loro case pericolassero a cagione delle bombe o del cannone avranno ricovero in palazzi e conventi situati fuori del pericolo - pag. 116.

446 Decreto del Triumvirato sulla distribuzione de' premi al merito civile, e sulla coniazione di apposite medaglie - pag. 117.

447 Idem affinchè i cittadini che posseggono carabine a palla forzata le portino al quartier generale, o si presentino come volontari — pag. 119.

448 Circolare del Ministro dell'interno ai farmacisti perchè somministrino oggetti, e mandino alcuni necessari all'ambulanza del Quirinale - pag. 120.

449 Proclama della Commissione delle barricate al Popolo sullo stato della guerra e sulle provvidenze da pigliarsi - pag. 121.

450 Decreto del Triumvirato per cui la facoltà di requisire argenti, danaro e valori metallici è devoluta alla Commissione di requisizione - pag. 122.

451 Idem per la formazione in Roma di compagnie armate col nome di squadre de' sette colli - pag. 124.

452 Idem per la emissione di boni da bajocchi dieci - pag. 126.

453 Idem perchè gl'impiegati in attività consegnino i loro fucili - pag. 127

454 Proclama del Triumvirato ai Romani perchè accorsano ai lavori delle barricate - pag. 128.



Roma 1849.- Tipografia Nazionale.


[p. 115 modifica](443)

REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 4 Giugno 1849.

Allorchè per servizio militare occorreranno a qualcuno i mezzi di trasporto, dovrà dirigersene la richiesta all’Intendente Generale, il quale, verificata la causa, ne farà l’ordine di pagamento. Senza di esso è proibito all’Intendente militare di pagare l’importo di vetture, o altri mezzi di trasporto, qualunque ne sia stato il motivo o il pretesto.

Le vetture per servizio del Ministero della Guerra saranno ordinate con invitazione in iscritto dell’Ajutante del Ministero secondo il consueto.

Restano diffidati i negozianti di vetture di non prestarsi ad altre richieste, sotto pena di non riceverne dall’Amministrazione Militare il corrispondente pagamento.

Per il Ministro Montecchi

(444)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

I Triumvirato

Considerato che nelle attuali circostanze deve aversi in considerazione che il Popolo non trovasi in grado di corrispondere a tutti i suoi impegni;

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Ordina:

La vendita degli oggetti depositati in pegno nel S. Monte di Pietà per somme non superiori agli Scudi trenta, è sospesa fino a nuova disposizione.

Roma, dalla residenza del Triumvirato li 5 Giugno 1849.

I Triumviri

(448)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Romane! Figlie del Popolo!

I vostri mariti, i vostri figli, i vostri fratelli combattono il nemico della Patria alle mura: voi avete diritto all’amore e alla protezione del Pae se. Il nemico, che si ritrasse l’altro ieri atterrito davanti agli uomini vostri, ha minacciato oggi colle bombe le vostre case. Voi siete donne Romane, non potete impaurirvi ad una minaccia impotente, perchè le truppe nostre terranno il nemico lontano; combatteranno, occorrendo, coi vostri cari alle barricate; ma Roma deve protezione alle vecchie madri, ai fanciulli de’ suoi difensori. Il Triumvirato decreta in conseguenza:

Che le famiglie popolane le cui case fossero minacciate dalle bombe o dal cannone, durante [p. 117 modifica]l’assedio, a cominciar da domani, e occorrendo anche prima, avranno alloggio per cura del Governo in case, palazzi o conventi fuori d’ogni pericolo:

Che i Rappresentanti del Popolo in ogni rione riceveranno le domande, ne verificheranno la giustizia, e rilasceranno una carta d’ammissione ai locali, la lista dei quali verrà consegnata ad essi, colle dovute istruzioni, dal Ministero dell’Interno.

I Triumviri affidano alla virtù e al patriottismo delle popolane Romane la custodia vigilante e l’ordine necessario a preservare da ogni guasto le abitazioni assegnate ad esse da Roma.

Dato dalla residenza del Triumvirato 5 Giugno 1849.

I Triumviri

(446)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che alle virtù cittadine sono ricompensa ed eccitamento i segni che attestano la riconoscenza della Patria;

Considerando che il modo della distribuzione de’ premj al merito civile avuto in uso dal cessato Governo, vuol essere in oggi [p. 118 modifica]conformato alle nuove istituzioni e alla dignità di un Popolo libero;

Il Triumvirato

Decreta:

A retribuire con degno premio i Cittadini benemeriti della Patria saranno coniate tre specie di medaglie — in rame — argento — ed oro.

Ciascuna delle tre specie rappresenterà ugualmente, da una parte l’Italia guerriera avente il corno dell’abbondanza e l’Aquila posata sul globo coll’epigrafe intorno — Repubblica Romana; dall’altra la corona civica con intorno l’epigrafe — la Patria riconoscente — e nel mezzo — alla virtù cittadina.

Nella distribuzione delle medaglie secondo i diversi gradi di merito, si terrà conto della virtù, dell’intelletto e del coraggio che avranno cooperato al compimento dell’azione che dee premiarsi.

La medaglia d’oro sarà concessa a quelli i quali, mediante il concorso di tutte le dette facoltà, avranno recato con opere splendide un sommo vantaggio alla Patria.

La medaglia d’argento sarà applicata a quelli, i quali avranno fatto opera in cui, ad una delle qualità sopra indicate, si congiunga l’utile pubblico.

La medaglia di rame a chi abbia salvato la vita di un privato Cittadino.

Il Governo della Repubblica vigilerà alla retta distribuzione delle civiche ricompense. [p. 119 modifica]L’esecuzione del presente rimane affidato al Ministro dell’Interno.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 5 Giugno 1849.

I Triumviri


(447)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità di molestare ed impedire efficacemente il nemico ne’ suoi lavori d’assedio;

Considerando che molte armi, più specialmente idonee allo scopo, stanno disperse nelle mani di cittadini non ordinati a operare collettivamente;

Il Triumvirato

Decreta:

Art. 1. Ogni Cittadino, detentore d’una Carabina a palla forzata, dovrà nel tempo il più breve possibile dalla pubblicazione del presente Decreto, presentarla al Quartier Generale, o presentarsi come volontario disposto a far parte d’una o più Squadre che s’organizzeranno per più utilmente concorrere alla difesa di Roma.

[p. 120 modifica]Art. 2. I contravventori perderanno l’arma, e saranno punibili d’imprigionamento.

Roma 5 Giugno 1849.

I Triumviri


(448)

MINISTERO DELL'INTERNO


CIRCOLARE AI FARMACISTI


Cittadino.

Sulla richiesta del Cittadino Carlo Valentini incaricato di presiedere alla Farmacia per l’Abulanza del Quirinale, in rappresentanza del Cittadino Professor Peretti, siete invitato, Cittadino Farmacista, a somministrare tutti quegli oggetti, che saranno necessari pel soccorso dell’Ambulanza stessa, come pure ad inviare in ajuto l’alunno della vostra Spezieria per quel tempo che gli verrà prefisso in ragione di turno.

È perchè il presente invito possa avere pronta esecuzione, sarà vostra cura di tenere specialmente preparati cerotti, unguenti, ed altre spezie, che con maggiore facilità possono richiedersi per la cura dei feriti.

Terrete a conto la ricevuta degli oggetti somministrati, che il Cittadino Valentini vi rilascerà, poichè essa vi servirà di giusto titolo per [p. 121 modifica]il pagamento, di cui s’incarica il Governo della Repubblica.

Salute e fratellanza.

Roma 5 Giugno 1849.

Il MinistroC. Mayr

(449)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE


POPOLO!

Oggi fu battaglia di Cannoni. La meno sanguinosa.

La palla di Moschetto colpisce gli uomini, la palla di Cannone, la Bomba, il Razzo, colpiscono le mura e le case. È rarissimo il caso degli uccisi, oggi non abbiamo un sol morto.

Anche gl’incendi difficilmente si sviluppano. I nostri esperti Vigili saprebbero prestamente estinguerli.

Dunque coraggio, sangue freddo, e buon umore. Si tratta della Repubblica Romana e di tutta Italia.

Quelli che sono armati di Fucili a lungo tiro, di Carabina, o di stuzen faranno bene a trovarsi sulle alture del Montorio. Di là potranno, bene appostati, mirare i Cannonieri nemici tostochè avvinicino i pezzi.

Popolo, noi parliamo col cuore quindi con sincerità Repubblicana. Mantenete il coraggio Romano nelle vostre Donne. Il Governo troverà per [p. 122 modifica]loro alloggi principeschi, se le case dove abitano pericolassero. Non diamo retta agli allarmisti. Imponiamo loro silenzio coll’esempio, e col patriottismo.

Il centro della Città sappia che sulla mura e nei luoghi più esposti i combattenti stanno lieti, e fidenti. Il luogo della pugna è il più glorioso, quivi l’animo di tutti è tranquillo e sicuro.

Domani il cannoneggiare sarà più vigoroso. S’avvicini l’assalto alle Barricate; quivi si conoscerà il Popolo Romano.

VIVA LA REPUBBLICA, VIVA LA NOSTRA ITALIA!


La sera del 8 Giugno 1849.

I Rappresentanti del Popolo

(450)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerando che la coniazione della Moneta erosa deve non solo essere continuata, ma eziandio accellerata per provvedere ai giornalieri bisogni del piccolo commercio;

[p. 123 modifica]Considerando che l’invasione straniera impedisce alla zecca di trarre le paste metalliche dall’estero;

Considerando che nell’eseguire la più ordinata requisizione degli argenti, devesi conciliare la celerità dell’operazione con una completa guarentigia sì dell’interesse della pubblica Amministrazione come di quello dei privati requisiti;

Visto il decreto del due caduto Maggio;

Decreta:

Art. 1, La facoltà di requisire danaro, argenti, ed altri valori metallici è unicamente devoluta alla Commissione di requisizione, a cui si accordano per questo effetto pieni poteri.

Art. 2. Nessun Cittadino potrà sotto alcunpretesto perquisire la casa dei privati, se non sia in virtù di un mandato della Commissione, munito delle rispettive firme suggello, e se non sia inoltre accompagnato da officiali di Pubblica sicurezza.

Art. 3. Qualunque abuso, o contravenzione in proposito verrà giudicata, e punita militarmente.

Art. 4. I valori metallici requisiti di pertinenza privata saranno, dopo riconosciutone il peso, assicurati al proprietario entro le 24 ore, o con pagamenti in boni della Repubblica, o con cartelle di credito sopra i beni indemaniati.

Art. 5. Chi nascondesse, o prestasse mano al nascondimento dei valori soggetti a requisizione, sarà punito immediatamente con una multa uguale ai valori stessi, da scontarsi in caso d’impotenza col carcere; e ciò senza pregiudizio delle conseguenze legali pel carattere specialmente criminoso del fatto.

[p. 124 modifica]Il giudizio sarà pronunziato sommariamente dalla Commissione di requisizione.

Art. 6. I Commissari Regionari dovranno mettersi in piena intelligenza colla Commissione, e ajutarla in ogni modo migliore. Così pure le autorità Civili e Militari tutte le presteranno il loro appoggio ad ogni richiesta.

Art. 7. Resta fermo l’aumento del 20 per cento portato dal decreto 2 corrente Giugno per gli argenti che vengano spontaneamente presentati alla Zecca.

Art. 8. Nel Monitore Romano verranno iscritti tutti i valori requisiti, coi nomi dei proprietari di essi, e i depositi fatti nelle mani del Governo.

Dalla residenza del Triumvirato li 6 Giugno 1849.

I Triumviri

(451)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità di rendere in parte calcolabili le forze che il Popolo Romano somministra alla difesa, e di dare ad esse forma più regolare;

[p. 125 modifica]

I Triumvirato

Decreta:

Art. 1. Sono istituite tra i popolani d’ogni Rione, pel tempo in cui dureranno i bisogni straordinari della difesa, compagnie ordinate sotto il nome di squadre dei sette colli.

Art. 2. L’ordinamento di queste Squadre è affidato ai Capi-Rioni, diretti dalle istruzioni che riceveranno in una Circolare del Comando Generale. Al Comando Generale apparterrà la mobilizzazione delle Squadre sui punti dove l’azione loro sarà richiesta, e la scelta dell’officiale che ne dirigerà l’azione.

Art. 3. I cittadini appartenenti alle Squadre dei Sette Colli riceveranno, pel tempo del loro servigio, una retribuzione giornaliera, eguale a quella della Guardia Nazionale mobilizzata (25 baj.)

Dato dalla residenza del Triumvirato il 6 Giugno 1849.

I Triumviri



[p. 126 modifica](488)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Per le considerazioni contenute nei precedenti Decreti 11 e 28 Aprile e 5 Maggio del corrente anno, concernenti la emissione de’ Boni di valori minori di uno scudo;

Decreta;

Art. 1. In rappresentanza interinale di altrattanta moneta Erosa saranno emessi cento mila scudi in Boni da dieci baiocchi.

Art. 2. I detti Boni saranno stampati sopra carta della Cartiera Nazionale esistente in Roma, eguale in tutto a quella usata per la carta bollata da bajocchi dieci. Porteranno due bolli a secco della Repubblica e la firma C. Armellini.

Art. 3. Il Ministero della Finanza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 6 Giugno 1849.

I Triumviri



[p. 127 modifica](433)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando da un lato, che nei presenti casi di Rorna ogni fucile che giaccia inoperoso costituisce pel posseditore una colpa verso la Patria — dall’altro, che i più fra gl’impiegati nei pubblici dicasteri devono, mentre altrove si combatte, rimanere al loro posto perchè la macchina governativa non soffra indugio e i combattenti non si trovino privati dall’attività che ordina ed alimenta la guerra;

Considerando che molti fra i popolani volenterosi di combattere per la difesa mancano d’armi e ch’è urgente trovarle;

Il Triumvirato

Decreta:

Gl’impiegati in attività provveduti di fucile ne faranno consegna, immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto, ai loro Capi-uffizio, i quali invigileranno, sotto la loro responsabilità, alla comunicazione e all’esecuzione. I contravventori perderanno il soldo d’un mese.

I fucili da caccia sono compresi nella presente disposizione.

Roma 6 Giugno 1849.

I Triumviri


[p. 128 modifica](484)

REPUBBLICA ROMANA


ROMANI!

Le braccia dei lavoratori bisognosi di mercede non bastano all’opera delle fortificazioni che noi dobbiamo opporre ai cannoni del Luogotenente di Luigi Bonaparte. I buoni Cittadini d’ogni classe suppliscano dunque, e corrano ad offrirsi lavoratori volontarii. I padri e le madri di quei francesi che oggi guerreggiano contro noi per uccidere la Repubblica, davano nel 1790 l’esempio di un simile slancio generoso. Per le feste della grande rivoluzione furono veduti gli eleganti Parigini, uomini e donne, trattare il badile e spingere le cariole. Mostriamo ai figli degeneri, che Noi abbiamo assunta l’eredità di quelle virtù che essi rinnegano. E l’esempio dei lavoranti novelli e gracili raddoppierà il vigore alle braccia robuste esercitate nella fatica. Sù! all’opera tutti! nessuna gloria manchi ai Cittadini di Roma risorta! In tutte guise si serve alla patria, le mani delicate che avranno fatto il callo trattando la zappa e la vanga, saranno un segno d’onore, come le cicatrici riportate nelle battaglie.

Roma 6 Giugno 1849.

I Triumviri