Banca d'Italia - Apertura istruttoria su accordi interbancari

Banca d'Italia

1993 Diritto Apertura istruttoria su accordi interbancari Intestazione 16 luglio 2008 50% Diritto

LA BANCA D'ITALIA


in applicazione della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991 n.461 ha notificato all'Associazione Bancaria Italiana la seguente nota, con la quale è stata avviata l'istruttoria ai sensi dell'art.14, comma 1, della citata legge n. 287/90.


Oggetto: Intese ABI. Avvio dell'istruttoria di cui all'art. 14, della legge 10.10.1990 n.287.

Questo Istituto ha avviato un'analisi ricognitiva, ai sensi e per gli effetti della legge n. 287 del 10.10.1990, sulle Norme Bancarie Uniformi (NBU) e sugli Accordi interbancari, richiedendone copia all'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Sono stati dunque esaminati i documenti trasmessi dalla predetta Associazione con lettere rispettivamente pervenute il 25.2.1993, il 7.4.1993 e il 26.7.1993.

Le Norme Bancarie Uniformi (NBU) e gli Accordi interbancari sono stati notificati dall'ABI alla Commissione della CEE (Commissione), anche al fine di ottenere un'esenzione ai sensi dell'art. 85, terzo paragrafo, del Trattato di Roma.

L'ABI costituisce un'associazione senza scopo di lucro che raggruppa la quasi totalità delle banche operanti sul territorio nazionale con scopi di tutela degli interessi dei propri membri. Gli associati sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello Statuto, ad osservare le norme dell'associazione e le deliberazioni dei suoi organi.

L'ABI persegue gli obiettivi istituzionali promuovendo fra l'altro, fra le associate, mediante proprie circolari tecniche, la conclusione di Accordi interbancari e l'adozione di convenzioni-tipo per la regolamentazione dei rapporti con la clientela (c.d. Norme Bancarie Uniformi).

L'ABI svolge tale attività promozionale sulla base di un'ampia concertazione con le imprese associate, interessando i propri organi - in particolare gli organi tecnici, Commissione Tecnica e Commissione Legale - della elaborazione dei testi da sottoporre alle affiliate, con l'obiettivo che gli stessi siano dalle banche posti a base degli impegni da assumere nei rapporti reciproci e nel regolamento delle operazioni poste in essere con la clientela. Tali attività danno luogo ad intese ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90. Infatti, tutte le determinazioni di un'associazione di categoria, a prescindere dal carattere cogente per le imprese affiliate, hanno l'effetto di coordinare il comportamento concorrenziale delle stesse, costituendo elemento di valutazione e parametro di riferimento per le scelte delle singole associate. Tenuto conto che alcuni Accordi interbancari hanno formato oggetto di decisione da parte della Commissione in data 12.12.1986; che in relazione ad altri Accordi è pendente la procedura presso la medesima autorità, che con lettera del 7.8.1993 la Commissione ha declinato la propria competenza in ordine ad una serie di NBU; la Banca d'Italia, per i profili di propria competenza ai sensi della legge n. 287/90, rileva quanto segue


ACCORDI INTERBANCARI


Gli Accordi interbancari esaminati creano in capo alle banche aderenti impegni reciproci in ordine alle modalità di effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi. Alcuni di essi regolano anche le condizioni economiche degli stessi, prevedendo talvolta clausole di esclusiva.

In particolare:

- Accordi "Rapporti interbancari diretti" (R.I.D.) e "Procedura ricevute bancarie" (R.I.B.A.): fissano l'importo della commissione per la banca domiciliataria e la valuta che la banca ordinante deve applicare per l'addebitamento alla banca domiciliataria dell'ammontare da incassare, senza prevedere la possibilità che le banche aderenti stipulino condizioni diverse. La predeterminazione uniforme di tali elementi costituisce la remunerazione del servizio interbancario prestato e può influenzare la formazione del prezzo del servizio alla clientela con ulteriori effetti restrittivi della concorrenza;

- Accordo "Bancomat": fissa gli importi delle commissioni spettanti alla banca pagatrice nei confronti della banca emittente e le date di valuta che costituiscono la remunerazione del servizio prestato; contiene profili di esclusività in relazione all'accesso e all'uso del servizio; prevede inoltre l'impegno per le banche aderenti a regolare in modo uniforme, sulla base di uno schema contrattuale tipo, le condizioni della prestazione del servizio alla clientela;

- Accordi "Servizio di incasso bollette SIP" e "Servizio di incasso bollette Italgas": entrambi gli accordi regolano due procedure di incasso, con addebito automatico in conto corrente e mediante pagamento agli sportelli. Indicano l'importo da addebitare alla clientela nella procedura domiciliata e orientano le banche aderenti a praticare politiche di prezzo per il servizio di pagamento agli sportelli idonee ad incentivare l'uso della procedura domiciliata;

- Accordi "Per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di sicurezza" e "Sulle condizioni minime da applicare per il servizio di deposito a custodia chiuso": fissano i prezzi minimi che devono essere praticati dalle aziende di credito alla clientela per i servizi in questione.

In relazione a tali contenuti, i predetti Accordi interbancari presentano profili potenzialmente lesivi della concorrenza ai sensi dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 287/90.


NORME BANCARIE UNIFORMI


L'ABI elabora, aggiorna e diffonde condizioni generali di contratto (NBU) per la disciplina di una serie di operazioni bancarie poste in essere dalle banche aderenti con i propri clienti. Tale attività, pur essendo attinente ai rapporti negoziali intercorrenti con la clientela, ha comunque l'effetto di coordinare i comportamenti contrattuali delle banche associate.

Di fatto, sul terreno della prassi negoziale, i moduli contrattuali diffusi dall'ABI formano oggetto di una generale, costante e uniforme applicazione da parte delle banche associate, fermamente raccomandata dall'Associazione.

Talvolta il modello contrattuale forma oggetto di un accordo interbancario (cfr. accordo Bancomat) che impegna le banche aderenti a far sottoscrivere ai clienti uno schema contrattuale tipo. A prescindere dai profili di vincolatività negoziale, i moduli contrattuali apprestati dall'ABI a tutela della posizione contrattuale delle banche, sono presentati dall'Associazione come schemi dei quali è opportuna l'adozione con criteri di stretta uniformità.

Pertanto le indicazioni dell'Associazione, pur non vincolando sempre in senso proprio le associate, influiscono in modo determinante nel processo di autolimitazione dell'autonomia negoziale delle stesse nella regolamentazione delle operazioni con la clientela; col risultato della piena aderenza del comportamento contrattuale delle affiliate alle indicazioni dell'Associazione.

Le NBU prese in esame presentano di volta in volta contenuti che potrebbero discostarsi da un equilibrato assetto degli interessi delle parti contraenti. Conseguentemente, nella misura in cui tale circostanza non discende dalle peculiarità dell'operazione regolamentata, la convenzione tipo definisce un regime contrattuale potenzialmente sfavorevole al cliente.

L'uniformità dei rapporti negoziali con la clientela sulla base di moduli tipo, promossa dall'ABI, assume quindi il contenuto - e produce il risultato - di un invito pressante all'eliminazione di ogni forma di competizione fra le banche che utilizzi la diversificazione del contenuto negoziale come strumento di acquisizione della clientela.

L'effetto potrebbe essere quello di comprimere il potere di quest'ultima di selezionare la propria controparte contrattuale sulla base del complessivo gradimento dei contenuti negoziali. Anche secondo gli orientamenti comunitari, i moduli contrattuali tipo potrebbero presentare aspetti restrittivi della concorrenza. La Commissione ha peraltro ritenuto che la predisposizione di condizioni contrattuali uniformi, nei casi in cui dia luogo a miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori, possa beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 85 n. 3 del Trattato.

L'esenzione si applica sempreché le condizioni contrattuali uniformi siano stabilite e divulgate esplicitamente solo a titolo indicativo, menzionino esplicitamente la possibilità di stipulare clausole diverse e siano comunicate su semplice richiesta a chiunque sia interessato.

Alla luce di quanto precede profili di lesività della concorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 possono ricorrere nei confronti delle seguenti NBU:

- Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; - Norme relative al servizio incassi speciali;

- Condizioni generali uniformi relative al servizio elettronico incassi di ricevute bancarie;

- Norme che regolano il servizio garanzia assegni e/o eurocheque;

- Norme che regolano i servizi Bancomat. P.O.S.;

- Norme uniformi per il servizio di cassa continua;

- Norme uniformi per i depositi in conto corrente;

- Norme uniformi per i "depositi fruttiferi" (libretti di risparmio);

- Norme regolamentari riguardanti certificati di deposito a breve termine;

- Norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione e di titoli e valori a semplice custodia;

- Norme per i depositi a custodia chiusi;

- Norme per il servizio delle cassette di sicurezza;

- Contrattualistica relativa alle attività di cui alla l. n. 1/91;

- Condizioni generali uniformi relative all'apertura di credito utilizzabile in conto corrente;

- Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito e le anticipazioni bancarie su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merci;

- Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito e le anticipazioni bancarie garantite da titoli costituiti in pegno; - Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario;

- Contratto di finanziamento artigiano;

- Norme bancarie uniformi relative alle fidejussioni;

- Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia: a) di operazioni comportanti rischi; b) di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari;

- Norme bancarie uniformi relative al pegno su saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; al pegno di credito; alla cessione di crediti e al mandato irrevocabile all'incasso di crediti;

- Norme relative alle operazioni di "interest rate swap" e di "domestic currency swap" tra aziende di credito e/o società finanziarie;

- Norme relative alle operazioni di "forward rate agreement" e di "currency options".

In considerazione di quanto precede, questo Istituto ha deciso di avviare l'istruttoria ai sensi dell'art. 14, della legge n. 287/90.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 461/91 dalla data della notifica della presente decorre il termine di giorni 30 per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali dell'Associazione del diritto di essere sentiti presso la Divisione Costituzioni, Concorrenza e Assetti Proprietari del Servizio N.A.G. Vigilanza (Roma, Via Nazionale n. 187); potranno essere presentati presso la medesima Divisione eventuali memorie, deduzioni, pareri o altra documentazione ritenuta utile.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza.

Potrà essere presa visione degli atti del procedimento presso la Divisione Costituzioni, Concorrenza e Assetti Proprietari dai rappresentanti legali dell'ABI o da persona munita di delega.

Il procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni dalla data di notificazione della presente.


Roma, 23 novembre 1993