Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/7
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/9
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31 agosto 2009
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Diritto
<dc:title> Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
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20110416222159
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea Governo italiano1994
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- 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (pentaclorofenolo), recante nona modifica della direttiva 76/796/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).
- 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (cadmio), recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).
Punto 2.1 dell'allegato della direttiva concernente l'uso del cadmio come stabilizzante nel PVC.
- 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (mercurio, arsenico e composti organostannici), recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).
Per le disposizioni della direttiva riguardanti i composti organostannici.
- 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.
- 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 87/416/CEE del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33).
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di benzene nella benzina di cui all'articolo 4.
- 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81).
Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.
- 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).
Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
- 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
- Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda i requisiti per la classificazione delle 50 sostanze elencate nell'allegato I della direttiva e contenute nell'appendice, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di classificazione ed etichettatura differenti per tali sostanze.
- Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, in quanto alle sostanze classificate come «molto tossiche», «tossiche» e «nocive» possono applicarsi, oltre alle disposizioni della direttiva, anche procedure di registrazione specifiche («Österreichische Giftliste»).
- Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di:
- etichette con simboli supplementari non inclusi nell'allegato II della direttiva e frasi di sicurezza non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda lo smaltimento sicuro delle sostanze pericolose;
- etichette con frasi di sicurezza supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente;
- etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato III o nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le limitazioni di vendita delle sostanze velenose.
- Per le sostanze di cui alle lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrivono l'uso dei termini «etichetta CEE».
- 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
- Articolo 13 in connessione con gli articolo 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti sostanze definite nel punto 8, lettera a) del presente allegato;
- Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, per quanto riguarda le prescrizioni per l'etichettatura indicate in precedenza nel punto 8, lettera c), punti i), ii) e iii).
- Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, punto 1, lettera c), per le sostanze pericolose contenute nei preparati pericolosi.
- 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
- 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
Appendice
Sostanza |
N.
|
linuron |
006-021-00-1
|
triclorosilano |
014-001-00-9
|
tricloruro di fosforo |
015-007-00-4
|
pentaclorufo di fosforo |
015-008-00-X
|
ossicloruro di fosforo |
015-009-00-5
|
polisolfuri di sodio |
016-010-00-3
|
dicloruro di dizolfo |
016-012-00-4
|
cloruro di tionile |
016-015-00-0
|
ipoclorito di calcio; soluzione ...% Cl attivo |
017-012-00-7
|
idrossido di potassio |
019-002-00-8
|
triossido di cromo |
024-001-00-0
|
dicromato di potassio |
024-002-00-6
|
dicromato di ammonio |
024-003-00-1
|
dicromato di sodio |
024-004-00-7
|
clorotoluene |
602-037-00-3
|
2-dimetilamminoetanolo |
603-047-00-0
|
2-dietilamminoetanolo |
603-048-00-6
|
dietanolammina |
603-071-00-1
|
N-metil-2-etanolammina |
603-080-00-0
|
2-etilesan-1,3-diolo; ottilenglicole |
603-087-00-9
|
isoforone |
606-012-00-8
|
6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b) chinossalin-2-one |
606-036-00-9
|
anidride acetica |
607-008-00-9
|
formiato di metile |
607-014-00-1
|
formiato di etile |
607-015-00-7
|
acido acrilico |
607-061-00-8
|
cloruro di cloroacetile |
607-080-00-1
|
nitrofene |
609-040-00-9
|
quintozene (ISO); pentacloronitrobenzene |
609-043-00-5
|
metilammina (mono, di e tri) |
612-001-00-9
|
dietilammina |
612-003-00-X
|
trietilammina |
612-004-00-5
|
butilammina |
612-005-00-0
|
benzilammina |
612-047-00-X
|
di-n-propilammina[1], di-isopropilammina[2] |
612-048-00-5
|
diclofluanide |
616-006-00-7
|
clorammina T (sale di sodio) |
616-010-00-9
|
idroperossido di cumene |
617-002-00-8
|
monocrotofos |
015-072-00-9
|
edifenfos (ISO); ditiofosfato di etile e S,S-difenile |
015-121-00-4
|
triazofos (ISO); tiofosfato di O,O-dietile e O-1-fenil-1,2,4-triazol-3ile |
015-140-00-8
|
metanolo |
603-001-00-X
|
cloroformiato di etile |
607-020-00-4
|
dipropilentriammina |
612-063-00-7
|
trifenmorfo (ISO); 4-tritilmorfolina |
613-052-00-X
|
diuron |
006-015-00-9
|
ossido di bis(tris) (2-fenil-2-metilpropil) stagno; ossido di fenbutatina |
050-017-00-2
|
butanolo (escluso ter-butanolo) |
603-004-00-6
|
esafluoroalluminato di trisodio |
009-016-00-2
|
bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropran-1,3-diolo |
603-085-00-8
|