Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Trattato, Madrid, 6 novembre 1992

Governo italiano

1992 diritto diritto Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991 Intestazione 24 agosto 2009 75% Da definire

Depositario: Governo del Granducato del Lussemburgo
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TESTO DELL'ACCORDO

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana che ha aderito alla Convenzione del 1990 con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, da un lato,

e la REPUBBLICA ELLENICA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, del protocollo di adesione del governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dai Protocolli di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Con il presente Accordo, la Repubblica ellenica aderisce alla Convenzione del 1990.
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Republica ellenica: il personale di polizia appartenente alla "Ελληνική Αστυνομία" e al "Λιμενικό Σώμα", nelle rispettive attribuzioni, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.
2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica ellenica: "Διεύθυνση Διεθωούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσμιας Τάξεως".
Articolo 3
Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica ellenica, il Ministero di Giustizia.
Articolo 4
Ai fini di estradizione tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non farà uso delle proprie riserve formulate in merito agli articoli 7, 18 e 19 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
Articolo 5
Ai fini dell'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non farà uso della propria riserva formulata in merito agli articoli 4 e 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
Articolo 6
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica ellenica.
Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.
3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Articolo 7
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà deposito presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo di adesione firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento delle firma della Convenzione del 1990.

La Repubblica ellenica accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, sono allegati al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen ill 19 giugno 1990, al quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1) Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione entrerà in vigore tra gli Stati nei quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e la Repubblica ellenica solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
2) Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
3) Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati
Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica ellenica s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione ellenica venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.
4) Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 della Convenzione del 1990
Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica ellenica non ha designato le autorità di cui all'articolo 41 paragrafo 6, né ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 9, perché il disposto del quinto paragrafo, lettera b), dell'articolo 41, tenuto conto della posizione geografica della Grecia, si oppone all'applicazione dello stesso nelle relazioni tra la Grecia e le altre Parti contraenti.
Il procedimento adottato nella fattispecie dal governo greco fa salvo il disposto dell'articolo 137.
5) Dichiarazione comune relativa al Monte Athos
Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dell'articolo 105 della Costituzione ellenica e dalla Carta del Monte Athos, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, le Parti contraenti cureranno di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione di applicazione del 1990.

III. Le parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni della Repubblica ellenica:

1) Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
Il governo della Repubblica ellenica prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegate a tali Accordi.
Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo della Repubblica ellenica.
2) Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale
Il governo della Repubblica ellenica s'impegna ad esaminare con la massima sollecitudine le domande giudiziarie fatte dalle altre Parti contraenti, compreso quando sono indirizzate direttamente alle autorità giudiziarie greche secondo la procedura di cui all'articolo 53 paragrafo 1 della Convenzione del 1990.
3) Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990
Il governo della Repubblica ellenica dichiara che applicherà, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus, le sementi di cotone e di erba medica, le semplificazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 della Convenzione del 1990 dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990.
Tuttavia, per quanto concerne i frutti freschi di citrus, la Repubblica ellenica trasporrà il disposto dell'articolo 121 e le misure ad esso relative al più tardi il 1° gennaio 1993.

Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà deposito presso gli archivi del governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il sei novembre millenovecentonovantadue, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica ellenica, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica portoghese hanno firmato a Madrid l'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica ellenica ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il governo della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.