Codice di Napoleone il grande/Libro II/Titolo III: differenze tra le versioni

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TITOLO III.

DELL’USUFRUTTO, DELL’USO, E DELL’ABITAZIONE.


CAPO I.

Dell’Usufrutto.

578. L’usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza.

Leg. 1 et 2, ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur. — Instit. lib. 2, tit. 4, in pr. — Leg. 25, ff. de verbor. signif.; l. 4, ff. de usufructu et quemadmod.

579. L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo.

Leg. 3, in pr. et l. 6, §. 1, ff. de usufructu et quemad. quis utatur. — Paul. sentent. lib. 3, tit. 6, §. 17.

580. L’usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.

Leg. 4, ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur.

581. Può ugualmente costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili ed immobili.

Leg. 3, §. 1, et l. 7, ff. de usufructu et quemad. quis utatur.


Sezione prima

Dei Diritti dell’usufruttuario.

582. L’usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa di cui ha l’usufrutto.

Leg. 1, l. 7, in pr. §. 1; l. 9 et 15, §. 6, l. 59, §. 1, et l. 68, §. 1, ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur. — Instit. lib. 2, tit. 2, §. 37.

583. I frutti naturali son quelli che la terra produce da se stessa. Il reddito ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono mediante la coltura.

584. I frutti civili sono le pigioni delle case, gli interessi di capitali esigibili, le rendite costituite.

I fitti dei fondi locati si annoverano pure nella classe dei frutti civili.

585. I frutti naturali ed industriali pendenti dai rami od uniti al suolo, nel momento in cui si fa luogo all’usufrutto, appartengono all’usufruttuario.

I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l’usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso, nè da una parte nè dall’altra dei lavori e delle sementi; ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l’usufrutto, o venne a cessare.

Leg. 27, in pr; l. 48, §. 1, l. 58, in pr.; l. 59, §. 1, ff. de usufructu et quemadmodum quis ut.; l. 13, ff. quibus mod. usufructus et usus amittittur; l. 32, §. 7, l. 42, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

586. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all’usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili.

587. Se l’usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il denaro, i grani, i liquori, l’usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll’obbligo di restituirgli in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima al termine dell’usufrutto.

Leg. 7, ff. de usufructu earum rer. quæ usu consumuntur.

588. L’usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all’usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le annualità correnti, senza esser tenuto a veruna restituzione.

589. Se l’usufrutto comprende cose che senza consumarsi si deteriorano a poco a poco con l’uso, come la biancheria e la mobiglia, l’usufruttuario ha diritto di servirsene per l’uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell’usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa.

Leg. 15, §. 1, 2, 3 et 4, ff. de usufructu, et quemadmod. quis utatur, l. 9, §. 4, ff. usufruct. quemad. caveat.

590. Se l’usufrutto comprende boschi cedui, l’usufruttuario è tenuto ad osservare l’ordine e la quantità dei tagliamenti giusta la distribuzione e la pratica dei proprietarj, senza indennizzazione però a favore dell’usufruttuario, o dei suoi eredi per[ò] i tagliamenti ordinarj dei boschi cedui, o di quelli riservati perchè crescano, o dei boschi d’alto fusto, che non fossero stati tagliati pendente l’usufrutto.

I piantoni qua[a]ndo si possono estrarre da un semenzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell’usufrutto, col peso all’usufruttuario di conformarsi agli usi dei luoghi per la rimessa dei virgulti.

L. 9, §. 6, et 7, ff. de usufructu, et quemadmod. quis utat.; l. 40, §. 4, ff. de contrahenda emptione.

591. L’usufruttuario, uniformandosi sempre all’epoche ed alla pratica degli antichi proprietarj, approfitta ancora delle parti di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi sieguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

L. 9, §. 6, et 7, ff. de usufructu, et quemadm. quis utatur.

592. In tutti gli altri casi non è lecito all’usufruttuario di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, gli alberi svelti o atterrati per accidente: a questo oggetto può anche farne atterrare, se è necessario, ma è tenuto di farne constare al proprietario la necessità.

L. 11, et leg. 12, ff. de usufructu et quemad. quis utatur.

593. L’usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne, non che i prodotti annuali e periodici degli alberi, osservando sempre l’uso del paese o la pratica dei proprietarj.

L. 10, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.

594. Gli alberi fruttiferi che muojono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all’usufruttuario, col peso di surrogarne altri.

L. 12, in pr., ff. de usufructu et quemad. quis utatur.

595. L’usufruttuario può godere egli stesso, o dare in affitto ad altri, o vendere, o cedere l’esercizio de’ suoi diritti a titolo gratuito. Affittando, è tenuto ad uniformarsi per il tempo in cui l’affittamento deve essere rinnovato, e per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo del Contratto del matrimonio e dei Diritti rispettivi dei Conjugi.

L. 12, §. 2; l. 67, ff. de usufructu, et quemad. quis utat; l. 9, §. 1, ff. locati conducti, l. 25, §. 4, ff. soluto matrimonio.

596. L’usufruttuario gode dell’incremento prodotto per alluvione al fondo, di cui ha l’usufrutto.

L. 9, §. 4, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.

597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

V. L. 12, ff. communia praediorum, l. 20, §. 1, ff. si servitus vindicetur. l. 25, ff. de servitutibus praediorum rusticorum. l. 2, ff. si usufructus petatur.

598. L’usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all’usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se si tratta di escavazione che non possa eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo.

Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di torba non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l’usufrutto.

L. 9, §. 2, et 3; l. 13, §. 5, et 6, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.

599. Il proprietario non può, col proprio fatto od in qualunque siasi modo, nuocere ai diritti dell’usufruttuario.

L’usufruttuario dal suo canto, non può in fine dell’usufrutto, ripetere alcuna indennizzazione per i miglioramenti che pretendesse d’aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati che vi avesse fatto collocare, coll’obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato.

L. 15, §. 6, et 7; l. 16, ff. de usufructu et quemadm. quis utat.; l. 12, ff. de usu et usufruct. et reditu legato.


Sezione II.

Delle Obbligazioni dell’usufruttuario.

600. L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguire il possesso se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un’inventario dei mobili, e uno stato degl’immobili soggetti all’usufrutto.

L. 63, §. 1, ff. de usufr. et quemad.; l. 12, ff. de usu et usufructi et reditu legato; l. 1, in pr. et §. 4, ff. usufructuarius quemad. caveat; l. 13, in pr. ff. usufruct. quemad.; l. 4, §. 1, cod. de usufructa et habitatione.

601. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l’usufrutto; il padre però e la madre che hanno l’usufrutto legale dei beni dei loro figlj, il venditore, il donatore che si è riservato l’usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

L. 2, l. 7; l. 9, §. 1, ff. usufructuarius quemad. caveat; l. 1, cod. de usufr. et habitatione.; l. 7, cod. ut in possessionem legatorum vel fideicomm.; l. 50, ff. ad senatusconsultum Trebell.; l. 8, §. 4, in fin. cod. de bonis quæ liberis.

602. Se l’usufruttuario non trova la cauzione, gl’immobili sono dati in affitto, o messi sotto sequestro.

I denari compresi nell’usufrutto sono impiegati;

Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimenti impiegato;

In questo caso, appartengono all’usufruttuario gl’interessi dei capitali ed i fitti.

L. 5, §. 1, ff. ut legatorum seu fideicomm. servand.

603. Non prestandosi dell’usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili, i quali deperiscono coll’uso, siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l’usufruttuario ne percepisce l’interesse durante l’usufrutto. Potrà nondimeno domandare, e i giudici potranno ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessarj pel proprio uso mediante la sola cauzione giuratoria, e coll’obbligo di restituirli in fine dell’usufrutto.

L. 5, §. 1, ff. ut legatorum seu fideicomm. servand.

604. Il ritardo nel dar cauzione non priva l’usufruttuario dei frutti su’ quali può aver ragione: questi gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all’usufrutto.

Argum. ex l. 13, ff. de usufructu et quemadm.; l. 4, §. 8, de damno infecto.

605. L’usufruttuario non è tenuto, se non alle riparazioni ordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che non siano state cagionate dall’ineseguimento delle riparazioni ordinarie, dopo che ha avuto luogo l’usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l’usufruttuario.

L. 7, §. 2, ff. de usufr. et quemadm.; l. 7, cod. de servitutibus et aqua. l. 20, ff. de damno infecto; l. 32, §. 5, ff. de usu, et usufr. legato.

606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delle travi e degl’interi coperti dei tetti:

Quello degli argini, e delle mura di sostegno, e di cinta egualmente per intiero.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

607. Nè il proprietario, nè l’usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito.

Leg. 6, §. 1; l. 8, 65, §. 1; l. 46, §. 1; l. 47, 49, §. 1, ff. de usufructu et quemadm.; l. 20, ff. de damno infecto.

608. Durante l’usufrutto, l’usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni ed altri pesi che secondo la consuetudine cadono sui frutti.

L. 7, §. 2; l. 27, §. 4; l. 32, ff. de usufr. et quemadmodum; l. 28, ff. de usu et usufructu legato.

609. L’usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento dei carichi che possono essere imposti sulla proprietà durante l’usufrutto.

Il proprietario è tenuto pagarli, e l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata.

Se dall’usufruttuario se ne anticipi il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell’usufrutto.

610. Il legato di una rendita vitalizia o di una pensione alimentaria fatto da un testatore, si deve prestare intieramente dal legatario universale dell’usufrutto, e dal legatario a titolo universale in proporzione del loro godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione.

Argum. ex leg. 8, §. 4, cod. de bonis quæ lib.

611. L’usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei debiti per i quali il fondo è ipotecato: se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all’articolo 1020. al titolo delle Donazioni tra i vivi e dei Testamenti.

Argum. ex leg. 45, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

612. L’usufruttuario o universale, o a titolo universale, deve contribuire col proprietario al pagamento dei debiti, nel modo che segue;

Si stima il valore del fondo soggetto all’usufrutto; si fissa in seguito il contributo al pagamento dei debiti in ragione di questo valore.

Se l’usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell’usufrutto, senza alcun interesse.

Se l’usufruttuario non vuol fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l’usufruttuario gliene corrisponde l’interesse durante il tempo dell’usufrutto, o di far vendere una porzione de’ beni soggetti all’usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

613. L’usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l’usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero far luogo.

614. Se durante l’usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a denunciare tali fatti; e mancando a ciò, è responsabile di tutti i danni, che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per i deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

Leg. 15, §. 7, ff. de usufructu et quemad. l. 1, §. 7; l. 2, ff. usufructuarius quemad. caveat.

615. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell’usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne la stima.

Leg. 70, §. 3, ff. de usufr. et quemad.

616. Se il gregge su cui è stabilito l’usufrutto perisce interamente per caso o per malattia e senza colpa dell’usufruttuario, questi non è obbligato che a render conto al proprietario delle pelli o del loro valore. Se il gregge non perisce interamente, l’usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, sino alla concorrente quantità dei nati.

Leg. 68, §. 2, ; l. 69, 70, §. 1, 2, 3, 4 et 5, ff. de usufr. et quemad. — Inst. de rerum divisione, §. 38.


Sezione III.

Dei modi con cui finisce l’usufrutto.

617. L’usufrutto si estingue,

Con la morte naturale o civile dell’usufruttuario;

Con lo spirare del tempo per cui fu costituito;

Con la consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;

Col non usarne pel corso d’anni trenta;

Col totale deperimento della cosa sulla quale fu costituito l’usufrutto.

Leg. 1 et 3, §. 3; l. 23, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur; l. 2, §. 1, ff. de legatis, 1.° — Institut. de usufructu, §. 3. — l. 3, 12, 14 et 16, cod. de usufructu et habitatione; l. 8, ff. de annuis legatis. l. 10, ff. de capite minutis; l. 5, ff. de usu, et usufructu et reditu legato. — l. 17 et 27, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur. Paul. sentent. l. 3, tit. 6, §. 33; l. 10, ff. de vi et vi armata. — L. 13, cod. de servitutibus et aqua; l. 3, ff. si ususfructus petatur. l. 3, cod. de præscriptione 30, vel 40 annorum; l. 2, 34, §. 2; l. 36, ff. de usufructu et quemad.; l. 5, §. 2, l. 10, §. 1 et 7, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur.

618. L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che facesse l’usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di riparazioni.

I creditori dell’usufruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni: possono offrire la riparazione dei commessi deterioramenti, e garantirne per l’avvenire.

I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunciare l’estinzione assoluta dell’usufrutto, ovvero ordinare l’immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all’usufrutto, col peso però di pagare annualmente all’usufruttuario, od agli aventi causa dal medesimo, una somma determinata sino al momento in cui l’usufrutto avrebbe dovuto cessare.

Instit. de usufr. §. 3; l. 38, ff. de rei vindicat.

619. L’usufrutto, che non è accordato a particolari, non dura oltre trent’anni.

V. l. 56, ff. de usufr. et quemad.; l. 8, de usu et usufructu et reditu legato. l. 19, cod. de sacrosanctis ecclesiis.

620. L’usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell’età fissata.

Leg. 12, cod. de usufr. et habitatione.

621. La vendita della cosa soggetta all’usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell’usufruttuario; egli continua nell’usufrutto se non vi ha formalmente rinunciato.

Leg. 19, ff. quibus modis usufr. vel usus amitt. l. 17, §. 2, ff. de usufructu et quemad. Argum. ex leg. 34, ff. de regulis juris.

622. I creditori dell’usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all’usufrutto che questi avesse fatto a loro pregiudizio.

Leg. 1, et 3, §. 1, ff. quæ in fraudem creditorum.

623. Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

L. 34, §. 2; l. 33, ff. de usufr. et quemad.

624. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da accidente, ovvero rovini per vetustà, l’usufruttuario non avrà diritto di godere nè l’area nè i materiali.

Se l’usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l’edificio non era che una parte, in tal caso l’usufruttuario godrà del suolo e dei materiali.

Leg. 5, §. 2; l. 9, 10, ff. quibus modis usufr. vel usus amittitur. — Inst. de usufr. §. 3, in fin.


CAPO II.

Dell’Uso e dell’Abitazione.

625. I diritti d’uso e di abitazione si acquistano e si perdono nella stessa maniera che l’usufrutto.

Leg. 1, ff. de usu et habitatione; l. 3, §. 3, ff. de usufructu et quemadmodum; l. 10, ff. de capite minutis, l. 11, ff. de alimentis vel cibariis legatis, l. 3, ff. de his quæ pro non scriptis habentur.

626. Non si può godere di tali diritti senza che si sia data previamente cauzione, e si formino gli stati e gl’inventarj, come nel caso dell’usufrutto.

Leg. 13, in pr.; l. 65, §. 1, ff. de usufructu et quemadmod.; l. 12, ff. de usufructu et reditu legato, leg. 1, in pr., §. 1 et 4, ff. ususfructuarius quemadmod. caveat, l. 4, cod. de usufructu et habitatione.

627. L’usuario, e colui che ha diritto di abitazione, devono godere da buon padre di famiglia.

Argum. ex leg. 65, ff. de usufructu et quemadmodum.

628. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che li stabilisce, e ricevono maggiore o minore estensione giusta le disposizioni in esso contenute.

629. Se il titolo non determina l’estensione di questi diritti, saranno regolati come siegue.

630. Colui che ha l’uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che gli è necessario per i suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.

Può percepirli anche per i bisogni dei figlj che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell’uso.

Leg. 12, et 19, ff. de usu et habitatione.

631. L’usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro.

Leg. 2, 8 et 11, ff. de usu et habitatione.

632. Quegli che ha il diritto d’abitazione in una casa, può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè non fosse maritato all’epoca in cui acquistò questo diritto.

Leg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ff. de usu et habitatione.

633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l’abitazione di colui al quale venne accordato un tale diritto, e della sua famiglia.

Leg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ff. de usu et habitatione.

634. Il diritto di abitazione non può essere nè ceduto nè locato.

Leg. 8, ff. de usu et habitat.; contrar. l. 13, cod. de usufructu et habitatione. — Instit. §. 5, de usu et habitatione.

635. Se l’usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della coltura, le spese delle riparazioni ordinarie, ed il pagamento delle contribuzioni, nell’egual modo che appartengono all’usufruttuario.

Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Leg. 18, ff. de usu et habitatione.

636. L’uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

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