Pagina:Concessione della strada ferrata centrale italiana.djvu/4: differenze tra le versioni

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'''§ 21.''' Ciascuno dei cinque Governi rappresenterà alla scadenza rispettiva in Modena in effettivo danaro contante la quota che sia per fargli debito, onde supplire alla differenza in meno che fosse per verificarsi fra la rendita effettiva della strada e la rendita minima garantita come sopra. E l’I.R. Governo Austriaco assume di garantire per sè e per gli altri Stati che alle epoche convenute le somme necessarie a ripianare quella differenza, saranno effettivamente contate e numerate nella cassa della Commissione per stare a disposizione dei Concessionarj.
'''§ 21.''' Ciascuno dei cinque Governi rappresenterà alla scadenza rispettiva in Modena in effettivo danaro contante la quota che sia per fargli debito, onde supplire alla differenza in meno che fosse per verificarsi fra la rendita effettiva della strada e la rendita minima garantita come sopra. E l’I.R. Governo Austriaco assume di garantire per sè e per gli altri Stati che alle epoche convenute le somme necessarie a ripianare quella differenza, saranno effettivamente contate e numerate nella cassa della Commissione per stare a disposizione dei Concessionarj.


'''§ 22.''' Decorso l’anno 1888, avranno i cinque Governi il diritto di redimere la Concessione della strada ben inteso che si risolvano a farlo contemporaneamente ciascuno pel tratto ricorrente nel suo territorio. In questo caso si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai Concessionarj nel corso dei sette anni precedenti quello in cui la redenzione sarà effettuata, si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre cinque annate. Se questo medio utile netto eccederà i sei milioni e mezzo di Lire italiane, formerà esso l’annualità da pagarsi ai Concessionarj per tutto il tempo necessario a consumare la durata della concessione, mentre l’annualità stessa sarà determinata dai sei milioni e mezzo quando non vengono superati dal medio utile ricavato come sopra.
'''§ 22.''' Decorso l’anno 1888, avranno i cinque Governi il diritto di redimere la Concessione della strada, ben inteso che si risolvano a farlo contemporaneamente ciascuno pel tratto ricorrente nel suo territorio. In questo caso si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai Concessionarj nel corso dei sette anni precedenti quello in cui la redenzione sarà effettuata, si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre cinque annate. Se questo medio utile netto eccederà i sei milioni e mezzo di Lire italiane, formerà esso l’annualità da pagarsi ai Concessionarj per tutto il tempo necessario a consumare la durata della concessione, mentre l’annualità stessa sarà determinata dai sei milioni e mezzo quando non vengono superati dal medio utile ricavato come sopra.


'''§ 23.''' La strada ferrata Centrale italiana è considerata tanto nel privilegio che nel suo esercizio come indivisibile, donde è vietato ai Concessionarj di cedere l’uno o l’altro per qualsivoglia titolo anche temporario sopra tronchi parziali.
'''§ 23.''' La strada ferrata Centrale italiana è considerata tanto nel privilegio che nel suo esercizio come indivisibile, donde è vietato ai Concessionarj di cedere l’uno o l’altro per qualsivoglia titolo anche temporario sopra tronchi parziali.
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'''§ 25.''' Il modo di costruzione, di mantenimento e di esercizio della strada, i rapporti fra i cinque Governi, la Commissione internazionale e il suo Uffizio permanente, coi Concessionarj e loro Rappresentanti, e generalmente tutto quanto attiene alla presente concessione rimane sulle basi dell’atto presente determinato da un capitolato che ne forma parte integrale.
'''§ 25.''' Il modo di costruzione, di mantenimento e di esercizio della strada, i rapporti fra i cinque Governi, la Commissione internazionale e il suo Uffizio permanente, coi Concessionarj e loro Rappresentanti, e generalmente tutto quanto attiene alla presente concessione rimane sulle basi dell’atto presente determinato da un capitolato che ne forma parte integrale.


'''§ 26.''' In tutto quello e quanto non è specialmente contemplato e previsto nell’atto presente o nell’annesso capitolato conserva il suo pieno effetto e vigore la Convenzione di Roma del 1.° maggio 1854.
'''§ 26.''' In tutto quello e quanto non è specialmente contemplato e previsto nell’atto presente o nell’annesso capitolato conserva il suo pieno effetto e vigore la Convenzione di Roma del 1.° maggio 1851.


I Signori Rappresentati della Santa Sede, d’Austria e Toscana firmano l’atto presente salva ratifica dei loro Governi colla speranza in cui sono che vi accederanno i R. Governi di Modena e Parma, il Rappresentante dei quali ha dichiarato d’astenersi dal firmare per sopraggiuntegli istruzioni.
I Signori Rappresentati della Santa Sede, d’Austria e Toscana firmano l’atto presente salva ratifica dei loro Governi colla speranza in cui sono che vi accederanno i R. Governi di Modena e Parma, il Rappresentante dei quali ha dichiarato d’astenersi dal firmare per sopraggiuntegli istruzioni.
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[[Categoria:Convenzioni Trattati e Protocolli]]
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[[Categoria:Documenti di storia regionale/Europa]]
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<span class="SAL">4,3,Silvio Gallio</span>
<span class="SAL">4,4,Beatrice</span>