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Versione delle 17:33, 29 lug 2011


1.° Nella durata della concessione. 2.° Nei patti che devono garantire la costruzione, la manutenzione e l'esercizio. 3.° Nei privilegi da accordarsi all’impresa e per la costruzione e per la condotta. 4.° Nella tariffa dei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci. 5.° Negli obblighi che l'impresa deve assumere verso il Governo. 6.° Nelle concessioni che il Governo crede di fare all’impresa. 7.° Nella garanzia che l'impresa deve dare al Governo. 8.° Nel diritto di redenzione che il Governo si riservasse; le quali ci faremo a brevemente sviluppare.

La durata della concessione merita tutta la considerazione, imperocché qualunque stabilimento, rappresentando la spesa ed i capitali impiegativi dall'intraprendente, costituisce una sua proprietà per tutta la durata. Questo diritto non poteva specialmente vacillare nella costruzione delle strade siano ordinarie, siano ferrate, e per l'enorme spesa che importano, e perché é della somma utilità che ne deriva al pubblico il garantire l'interesse ed i diritti di coloro che la somministrano. Questa era la causa delle frequenti tasse di pedaggio, alle quali erano per l'addietro soggette le vie ordinarie, i ponti, i passi, che la saviezza de' governi abolì, mediante congrui compensi, sostituendo un aggiunta ai dazi generali.

Adottandosi però le srade ferrate, impresa per se stessa vastissima, di grave spesa ed istantanea, si scorge indispensabile il pedaggio onde ricuperare il capitale impiegatovi e suoi giusti interessi. Perché poi quest'