Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/248: differenze tra le versioni
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231. Vi sarà un consiglio di Stato composto di quaranta individui che siano cittadini nell’esercizio de’ propri diritti, esclusi gli stranieri ancorchè muniti di carta di cittadinanza. |
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232. Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra |
232. Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra gl’individui che più si sieno distinti per le loro gesta o cognizioni, o per segnalati servigi in taluno dei principali rami di amministrazione governativa dello Stato. Le Cortes non potranno proporre a tal posto nessun individuo che sia deputato delle Cortes al tempo in cui se ne fa l’elezione. Degli individui del consiglio di Stato dodici almeno saranno nativi delle Provincie d’Oltremare. |
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233. Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes. |
233. Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes. |