Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo IX: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Lp (discussione | contributi)
Prima stesura
(Nessuna differenza)

Versione delle 09:09, 25 apr 2007

Template:Generale

◄   Libro I - Titolo VIII Libro I - Titolo X   ►

TITOLO IX.

DELLA PATRIA POTESTA’.

371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.

Leg. 6, ff. de in jus vocando. — Novell. 12, cap. 2.

372. È soggetto alla loro autorità sino a che sia giunto alla maggiore età, o sino alla sua emancipazione.

V. Instit. quibus modis jus patriæ potestatis solvit., §. 6 — Ulp. Fragm. tit. 10, §. 1. — leg. 3, cod. de emancipationibus.

373. Durante il matrimonio, quest’autorità è esercitata dal solo padre.

374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario arrolamento, dopo compiti gli anni diciotto.

375. Il padre avendo motivi gravissimi di disgusto per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.

376. Se il figlio non sarà ancora giunto al principio dell’anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto, il presidente del tribunale del circondario dovrà, ad istanza del padre, rilasciare il decreto d’arresto.

Argum. ex leg. 3, cod. de patria potestate.

377. Dall’incominciamento dell’anno sedicesimo sino alla maggior età, o alla emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più: a quest’effetto si rivolgerà al presidente del detto tribunale, il quale, dopo aver conferito col Regio Procuratore, rilascerà o ricuserà l’ordine dell’arresto, e potrà, nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione richiesto dal padre.

378. Nell’uno e nell’altro caso, non avrà luogo veruna scrittura o formalità giudiziale: il solo ordine d’arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimere i motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad un atto, con cui si obblighi di pagare tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti.

379. È sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il figlio dopo essere stato posto in libertà, ricade in nuovi traviamenti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo prescritto negli antecedenti articoli.

380. Se il padre è rimaritato, sarà obbligato, all’oggetto di ottenere la detenzione del figlio del primo letto, di conformarsi all’articolo 377, quando anche questi non fosse giunto all’età d’anni sedici.

381. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà far arrestare un figlio se non coll’assenso dei due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza, in conformità dell’articolo 377.

382. Quando il figlio avrà beni proprj, od eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non mediante un’istanza, nella forma prescritta nel citato articolo 377, quand’anche il figlio non fosse giunto all’età d’anni sedici.

Il figlio detenuto potrà indirizzare una memoria al Regio Procuratore presso il tribunale d’appello. Questo Procuratore se ne farà render conto da quello di prima istanza, e farà la sua relazione al presidente del tribunale d’appello, il quale dopo di averne data notizia al padre, e dopo di aver raccolte tutte le informazioni, potrà rivocare o modificare l’ordine rilasciato dal presidente del tribunale di prima istanza.

383. Gli articoli 376, 377, 378, e 379 saranno comuni al padre ed alla madre de’ figlj naturali legalmente riconosciuti.

384. Il padre durante il matrimonio, e, dopo lo scioglimento di esso, il superstite fra i genitori, avrà l’usufrutto dei beni de’ suoi figlj, finchè essi sian giunti ai diciott’anni compiti, o sino all’emancipazione che potesse aver luogo prima dell’età dei diciott’anni.

Leg. 1 et 4, cod. de bonis maternis. Leg. 6, cod. de bonis quæ liberis.

385. I pesi di questo usufrutto saranno i seguenti,

1.mo I pesi stessi ai quali sono tenuti gli usufruttuarj;

2.do Gli alimenti, il mantenimento, e l’educazione dei figlj in proporzione delle loro sostanze;

3.zo Il pagamento delle rendite costituite, o degl’interessi de’ capitali;

4.to Le spese funebri, e quelle dell’ultima malattia.

386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quello fra i genitori contro cui sarà stato pronunziato il divorzio, e cesserà per la madre, che fosse passata a seconde nozze.

387. Lo stesso usufrutto non si estenderà ai beni che i figlj potranno acquistare con un lavoro ed un industria separata, nè a quelli che loro saranno stati lasciati per donazione o per legato con la espressa condizione che il padre e la madre non ne abbiano a godere.

Leg. 6, cod. de bonis quaæ liberis. — Novell. 117, cap. 1, in pr. — leg. 7 et 8, ff. de peculio; leg. 4, §. 1, leg. 3, et 7, leg. 18, §. 2, 3, 4, et 5, leg. 4 et 11, ff. de castrensi peculio. leg. 1, cod. eod. leg. 5, cod. fam. erciscundæ.

◄   Libro I - Titolo VIII Libro I - Titolo X   ►