Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: differenze tra le versioni

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'''Articolo II-72 Libertà di riunione e di associazione'''
 
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
 
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'''Articolo II-75 Libertà professionale e diritto di lavorare'''
 
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
 
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'''Articolo II-85 Diritti degli anziani'''
 
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
 
'''Articolo II-86 Inserimento delle persone con disabilità'''
 
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
 
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'''Articolo II-95 Protezione della salute'''
 
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
 
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'''Articolo II-97 Tutela dell'ambiente'''
 
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
 
'''Articolo II-98 Protezione dei consumatori'''
 
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
 
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'''Articolo II-103 Mediatore europeo'''
 
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
 
'''Articolo II-104 Diritto di petizione'''
 
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
 
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2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.
 
'''Articolo III-141'''
 
1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa:
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2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.
 
'''Articolo III-142'''
 
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
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Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
 
'''Articolo III-143'''
 
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.
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3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.
 
'''Articolo III-266'''
 
1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
 
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==PARTE IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI==
 
'''Articolo IV-437 Abrogazione dei precedenti trattati'''
 
Abrogazione dei precedenti trattati
1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
 
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le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.
 
'''Articolo IV-438 Successione e continuità giuridica'''
 
Successione e continuità giuridica
1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità europea.
 
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5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.
 
'''Articolo IV-439 Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni'''
 
Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni
Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.
 
'''Articolo IV-440
Campo di applicazione territoriale'''
 
1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
 
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7. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.
 
'''Articolo IV-441 Unioni regionali'''
 
Unioni regionali
Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.
 
'''Articolo IV-442 Protocolli e allegati'''
 
Protocolli e allegati
I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.
 
'''Articolo IV-443 Procedura di revisione ordinaria'''
 
Procedura di revisione ordinaria
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
 
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4. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.
 
'''Articolo IV-444 Procedura di revisione semplificata'''
 
Procedura di revisione semplificata
1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.
 
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Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
 
'''Articolo IV-445 Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione'''
Articolo IV-445
 
Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.
 
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3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.
 
'''Articolo IV-446 Durata'''
 
Durata
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
 
'''Articolo IV-447 Ratifica e entrata in vigore'''
 
Ratifica e entrata in vigore
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
 
2. Il presente trattato entra in vigore il 1o novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
 
'''Articolo IV-448 Testi autentici e traduzioni'''
 
Testi autentici e traduzioni
1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.