L. 14 febbraio 1992, n. 156 Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio: differenze tra le versioni

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Il Presidente della Repubblica
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promulga la seguente legge:
 
Art. 1 <br />
Le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio hanno lo scopo:
di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Guglielmo Marconi
di promuovere lo sviluppo degli studi scientifici e di sperimentazione nel settore delle telecomunicazioni, nonché sulle trasformazioni delle comunicazioni e delle infirmazini, anche favorendo la progettazione e la realizzazione di prototipi
di finanziare e sostenere, direttamente od in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazini, fondazioni e singoli privati, attività formative, editoriali, espositive, congressuali, culturali, scientifiche e di spettacolo al fine d i dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero
di promuovere e realizzare impianti tecnici e strumentali per la diffusione del pensiero e delle immagini, reti di comunicazione e informazione, anche via satellite, infrastrutture di comunicazione ed impianti di utilità sociale
 
Art. 2<br />
Il Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Maggio 1991, ha i seguenti compiti:<br />
elegge i sei membri della giunta esecutiva<br />
propone orientamenti e indirizzi<br />
approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi
assumere iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.
Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani il Comitato nazionale si avvale della fondazione Guglielmo Marconi e delle competenti amministrazioni statli e locali, che operano in piena autonomia finanziaria e di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, singoli privati.<br />
La realizzazione del programma e la esecuzione dei lavori tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale contentute nella legge della regione Emilia-Romagna 5 Settembre 1988, n°36, e, in particolare, delle norme che regolano i progetti territoriali operativi. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con la giunta della regione Emilia-Romagna.<br />
 
Art. 4<br />
La giunta esecutiva, composta oltre che dal segretario generale del Comitato nazionale, che la presiede, da sei membri eletti dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:
formula il programma generale delle celebrazioni, sentiti la giunta della regione Emilia-Romagna ed il consiglio direttivo della fondazione Guglielmo Marconi, ed i piani di settore, sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e d egli enti pubblici territoriali competenti
espleta attività di coordinamento tra le iniziative
esercita attività di controllo sull'attuazine del programma generale e sui singoli progetti
dà pareri su ogni questione inerente ai progetti ed ai programmi.
 
Art. 5<br />
Gli scopi di cui all'art.2, comma 1, lettera a), b) e c), sono realizzati dalla fondazione Guglielmo Marconi, ente morale avente personalità giuridica riconosciuta, con sede in Pontecchio Marconi (Bologna), direttamente o per il tramite di orga nismi pubblici e privati.
Gli scopi indicati alla lettera d) dell comma 1 del medesimo art.2 sono ralizzati dalle amministrazioni statli, dagli enti territoriali competenti, nonchè dagli altri enti pubblici e privati interessati.<br />
Per le realizzazioni si cui al comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferiti alla fondazione Guglielmo Marconi contributi per lire 2.000 milioni per ciscuno degli anni 1992, 1993 e 1994.<br />
I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui al comma 1 affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio della fondazione Guglielmo Marconi.
La fondazione Guglielmo Marconi amministra i fondi di cui al comma 3 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie.<br />
Per la realizzazione degli scopi d cui al comma 1 la fondazione Guglielmo Marconi può assumere personale a tempo determinato nel limite di un onere di 100 milioni annui. Provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del Comit ato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.<br />
Al termine delle celebrazioni, i beni ed i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata resteranno in dotazioni alla fondazione Guglielmo Marconi.<br />
Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva di cui all'art.4.
Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori della fondazione Guglielmo Marconi.<br />
 
Art. 7<br />
Al termine dlle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenterà al Parlamento una relazione sulle attività svolte.
Art. 8<br />
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei Minsitri".
Il Minstro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato italiano.
 
Data a Roma, addì 14 febbraio 1992
 
Francesco Cossiga
 
Giulio Andreotti,<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri